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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18537/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente di una società in house con comunicazione del 26 maggio 2023. Il lavoratore aveva impugnato il recesso chiedendone l’illegittimità; il tribunale aveva rigettato il ricorso e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 127 ter c.p.c., sostenendo che la trattazione scritta non sarebbe applicabile al rito del lavoro e che la discussione orale sarebbe stata indebitamente sostituita da note scritte; 2) violazione del comma 9 ter dell’art. 55 bis d.lgs. 165/2001, per mancato rispetto del termine di 30 giorni tra i fatti contestati e la contestazione disciplinare, assumendo che tale disciplina dovesse applicarsi anche alla società datrice; 3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2119, 2095 c.c. e 112 c.p.c., contestando la valutazione dei fatti e lamentando l’esistenza di un fatto decisivo non esaminato, oltre a dedurre omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nel processo del lavoro è possibile sostituire con note scritte anche la fase di discussione; ha inoltre rilevato che non era stato allegato il difetto delle condizioni per tale sostituzione e che il ricorrente non aveva nemmeno dedotto di essersi opposto alla trattazione scritta. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che la disciplina del d.lgs. 165/2001 non si applica alla società in house datrice di lavoro, alla quale si applica in via generale la disciplina privatistica del rapporto, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nel caso. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile/infondata per più ragioni: la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente preclusione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo realmente omesso; inoltre, sotto la veste della violazione di legge, si contestava in realtà la ricostruzione e la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; infine non sussisteva omessa pronuncia, perché la corte d’appello aveva deciso respingendo l’appello e motivando su tutti i motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 127 ter c.p.c.

    La trattazione scritta può sostituire anche la fase della discussione nel processo del lavoro.

  • artt. 414 ss. c.p.c.

    Il rito del lavoro non esclude l’utilizzo della trattazione scritta nei termini affermati dalle Sezioni Unite.

  • art. 55 bis, comma 9 ter, d.lgs. 165/2001

    La disciplina del termine di 30 giorni per la contestazione disciplinare non è applicabile alla società in house datrice di lavoro, soggetta in via generale alla disciplina privatistica salvo deroghe specifiche.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale e la violazione di legge devono essere dedotti entro i limiti oggi vigenti; non è consentito trasformare in violazione di legge la mera contestazione dell’accertamento di fatto.

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 2095 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nella critica al licenziamento del dirigente, senza che ciò conduca a un diverso esito della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice d’appello respinge l’impugnazione motivando sui motivi di gravame, anche implicitamente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione conforme alle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, la fase di discussione può essere validamente sostituita da note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., secondo i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La disciplina dettata per il pubblico impiego dall’art. 55 bis d.lgs. 165/2001 non si applica automaticamente alle società in house datrici di lavoro, alle quali si applica in linea generale la disciplina privatistica del rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe normative.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di una violazione di legge non può tradursi nella mera contestazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello rigetta il gravame con una motivazione che, espressamente o implicitamente, esamina i motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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