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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18475/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto di accertare l'esistenza, dal 2003, di un rapporto di lavoro subordinato con una società assicurativa. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la subordinazione in base alle modalità di svolgimento della prestazione. In appello il lavoratore aveva dedotto, in sintesi, tre profili: l'incapacità a testimoniare di alcuni agenti generali della società, la nullità della lettera di incarico di produttore libero e la sussistenza di indici rivelatori della subordinazione desumibili da manuali operativi e circolari interne. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza/procedimento per violazione di norme processuali e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fosse incompatibile con il rito del lavoro; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 409 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse valutato solo i tradizionali indici di subordinazione senza considerare che il rapporto fosse riconducibile alla fattispecie dell'eterorganizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura sulla trattazione scritta nel rito lavoro, richiamando il precedente delle Sezioni unite che ammette la sostituzione con note scritte anche della fase di discussione. Ha inoltre osservato che non potevano essere introdotte in cassazione questioni nuove sulla concreta insussistenza delle condizioni per la trattazione scritta, non risultando neppure dedotta un'opposizione tempestiva a tale modalità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la questione dell'eterorganizzazione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza, non indicando in quali atti di merito la questione fosse stata dedotta e come fosse stata devoluta al giudice di appello. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza avrebbe richiesto accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità e che il ricorso non formulava utilmente un vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore della società controricorrente; nulla è stato disposto per l'INPS, che non ha svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 127 ter c.p.c.

    La trattazione scritta può sostituire anche la fase della discussione nel processo del lavoro, secondo il precedente delle Sezioni unite richiamato dalla Corte.

  • artt. 414 e ss. c.p.c.

    Il rito del lavoro non è incompatibile con la trattazione scritta nei termini affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    La sua invocazione non ha impedito l'uso della trattazione scritta, ritenuta compatibile con il processo del lavoro nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 128 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 180 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 420, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, senza successo.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del giusto processo, senza successo.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    La Corte osserva che la fattispecie dell'eterorganizzazione richiede allegazioni e accertamenti di fatto specifici; la questione è stata ritenuta inammissibile in cassazione per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come possibile elemento esimente della disciplina dell'eterorganizzazione, in particolare per professione intellettuale e iscrizione all'albo, ma non esaminato nel merito per preclusioni processuali.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la qualificazione del rapporto, ma senza superare le preclusioni processuali.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per ricondurre la controversia al lavoro subordinato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per un vizio di nullità/omessa pronuncia, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non era correttamente articolata come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del secondo motivo per violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 127 ter c.p.c.

    Nel contesto delle spese e del rito, la Corte ribadisce la legittimità della trattazione scritta anche nel lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche la fase di discussione, secondo l'orientamento delle Sezioni unite richiamato dalla Corte.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di merito che richiedono accertamenti fattuali, se non risulta che siano state dedotte nei gradi precedenti e se il ricorso non indica in modo specifico dove e come ciò sia avvenuto.
  • Quando si denuncia la novità di una questione o la sua mancata trattazione in sentenza, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando gli atti del giudizio di merito rilevanti e il percorso processuale della censura.
  • La qualificazione della prestazione come eterorganizzata non può essere affrontata in sede di legittimità come mera questione astratta di diritto, se richiede la verifica di elementi di fatto e di eventuali cause esimenti non già accertati nei gradi di merito.
  • Per dedurre utilmente un vizio di omessa pronuncia o un error in procedendo occorre una specifica e corretta impostazione della censura, non essendo sufficiente il mero richiamo formale a norme processuali o alla violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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