Cassazione Civile, Sentenza n. 18572/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento alla dipendente, inquadrata nell'area della promozione culturale, degli incarichi di reggenza ad interim della direzione di due Istituti Italiani di Cultura all'estero, prima a Salonicco e poi ad Atene, per un periodo complessivo pluriennale. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di servizio estero e dell'indennità di sistemazione previste per il direttore dell'istituto, sostenendo che l'attività svolta corrispondesse sostanzialmente a mansioni direttive superiori e che, in mancanza di una regolare procedura di copertura dei posti vacanti, la reggenza fosse irregolare. Il Ministero aveva resistito affermando che non si trattava di mansioni superiori in senso tecnico, perché direttore e addetto appartenevano alla stessa area professionale e che, comunque, il trattamento economico di reggenza era quello previsto dall'art. 185 del DPR n. 18/1967. La Corte d'appello ha accolto il gravame ministeriale, ritenendo applicabile la disciplina della reggenza e non quella delle mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 171 e 185 DPR n. 18/1967; violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001; nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e per violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c.; violazione degli artt. 171 DPR n. 18/1967, 36 Cost., 2126 e 2697 c.c. in tema di prova dei presupposti dell'ISE; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, pur con motivazione non lineare, la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 perché la funzione di direttore e quella di addetto rientravano nella medesima area professionale e, quindi, non vi era svolgimento di mansioni superiori in senso stretto. Ne ha fatto discendere l'applicazione dell'art. 185 DPR n. 18/1967 sul trattamento della reggenza, a prescindere dalla durata della stessa e dalla mancata attivazione della procedura di copertura del posto. Ha inoltre escluso che la modesta differenza di trattamento rispetto al direttore titolare violasse l'art. 36 Cost. e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla prova dell'ISE e alla perdita di chance, rilevando che il preteso illecito presupposto di tale domanda subordinata non sussisteva. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indennità di servizio all'estero
L'indennità di servizio all'estero è collegata alla sede e al posto-funzione; può essere riconosciuta secondo la disciplina propria del servizio all'estero, ma non si traduce automaticamente nell'attribuzione del trattamento del direttore titolare quando non ricorrono i presupposti delle mansioni superiori.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185...
La disciplina della reggenza si applica anche agli Istituti Italiani di Cultura e regola il trattamento economico del reggente; opera a prescindere dalla configurabilità di mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Non si applica quando la funzione assegnata rientra nella stessa area professionale di inquadramento; i principi sulle mansioni superiori riguardano ipotesi diverse, con adibizione a posizioni estranee all'area di appartenenza.
art. 36 Cost.
retribuzione proporzionata e sufficiente
La tutela costituzionale può essere soddisfatta anche mediante un'indennità aggiuntiva adeguatamente remunerativa, senza necessità di corrispondere integralmente il trattamento economico del titolare della funzione superiore.
Richiamato in tema di prestazione di fatto, ma ritenuto non decisivo poiché, esclusa la configurabilità di mansioni superiori in senso stretto, resta applicabile la disciplina speciale della reggenza.
Il motivo sulla prova dell'indennità è stato dichiarato inammissibile anche perché non si poteva desumere dalla sentenza impugnata una ratio decidendi fondata su carenze probatorie diverse da quelle identificate dalla Corte.
Le censure di nullità della sentenza per asserita incomprensibilità della motivazione e omessa pronuncia non sono state accolte, perché la ratio della decisione era comunque intellegibile e l'eventuale ulteriore argomento era assorbito.
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
È stato applicato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede la reggenza di un ufficio o di un posto-funzione, il relativo trattamento economico va applicato secondo quella disciplina, senza trasporre automaticamente la normativa generale sulle mansioni superiori.
- Le mansioni possono dirsi superiori solo se la contrattazione collettiva o la disciplina di settore le colloca fuori dall'area professionale di inquadramento; se il dipendente opera comunque nell'ambito della stessa area, non si applica l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
- La durata protratta della reggenza non basta, da sola, a convertire la reggenza in mansioni superiori, se la fonte speciale non collega a tale durata un diverso regime giuridico.
- L'art. 36 Cost. non impone necessariamente la corresponsione integrale del trattamento economico del titolare della funzione svolta di fatto, essendo sufficiente anche una remunerazione aggiuntiva adeguata prevista dalla disciplina applicabile.
- In cassazione non è utile censurare un argomento della sentenza se la decisione è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente; in tal caso il motivo è inammissibile o comunque privo di interesse rispetto alla ratio decisiva.
- Una domanda risarcitoria subordinata fondata su un illecito presupposto cade se, per effetto del rigetto delle censure principali, quell'illecito risulta insussistente.
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