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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18185/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito contributivo emesso a seguito della riclassificazione della società dal settore agricolo a quello industriale. La società aveva chiesto l'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'inquadramento come industria di produzione di energia da fonti fotovoltaiche e, correlativamente, il riconoscimento del diritto a restare classificata come impresa agricola ai fini previdenziali e assistenziali. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, ha ritenuto legittima la riclassificazione nel settore industria per il periodo 20/07/2011-31/12/2013 e ha condannato la società al pagamento delle differenze contributive. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) inammissibilità dell'appello INPS per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1, comma 423, L. 266/2005 e dell'art. 2135 c.c. sul concetto di prevalenza tra attività agricola e produzione fotovoltaica; 3) omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove e CTU; 4) violazione del regolamento CE 1107/2009 e del D.M. 6 agosto 2010, per avere la Corte confuso serre fotovoltaiche e serre ordinarie; 5) violazione dell'art. 6 L. 92/1979 per il reinquadramento dei lavoratori; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 49 L. 88/1989 per omessa pronuncia e mancato doppio inquadramento; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: l'appello dell'INPS era specifico e ammissibile; il criterio di prevalenza applicato dalla Corte territoriale era corretto perché la produzione di energia fotovoltaica aveva assunto carattere prevalente e aveva snaturato la vocazione agricola del fondo; le censure sul vizio di motivazione mascheravano una richiesta di nuova valutazione del fatto; la questione regolamentare sulle serre era irrilevante perché la decisione di merito si fondava su accertamenti fattuali; il motivo sul reinquadramento dei lavoratori era inammissibile per difetto di specificità e perché introduceva una questione nuova; non vi era omessa pronuncia sull'art. 49 L. 88/1989 e, trattandosi di attività unica e promiscua, l'inquadramento doveva essere unico sulla base dell'attività prevalente; infine, la compensazione parziale delle spese era legittima in presenza di soccombenza reciproca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    L'atto di appello è ammissibile quando individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e contiene una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo n. 3; comma primo n. 4; comma primo n. 5

    Le censure sono state esaminate come violazioni di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra errori di diritto e mere richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 1, comma 423, L. 266/2005

    La produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche è attività connessa e agricola solo se svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola; se l'attività fotovoltaica diviene prevalente, si esce dall'ambito agricolo.

  • art. 2135 c.c.

    La nozione di attività agricola e di attività connesse va letta in termini di normalità dell'impiego del fondo nell'agricoltura; quando il fondo è asservito prevalentemente alla produzione energetica, viene meno la vocazione agricola.

  • art. 6, L. 92/1979

    La norma introduce un'eccezione al principio per cui la classificazione dei lavoratori segue quella formale dell'attività del datore di lavoro; occorre però specifica allegazione e prova delle attività concretamente svolte dai dipendenti.

  • art. 49, L. 88/1989

    Fuori dalle eccezioni normative, l'inquadramento previdenziale dell'impresa è unico e dipende dall'attività prevalente svolta dall'impresa, specialmente quando vi sia un'attività unica e promiscua.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    In presenza di soccombenza reciproca il giudice può disporre la compensazione parziale delle spese, con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • Regolamento CE 1107/2009

    La Corte ha ritenuto la questione inconferente perché la decisione non si fondava su una definizione normativa di serra ricavata da tale regolamento.

  • D.M. 6 agosto 2010

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione, che si fondava su accertamenti fattuali circa la funzionalità delle serre e la prevalenza dell'attività energetica.

Massime di principio

  • L'atto di appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei capi impugnati e una critica argomentata alle ragioni della decisione di primo grado; non è richiesto un formalismo particolare né la riproduzione di una sentenza alternativa.
  • Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle imprese che svolgono produzione fotovoltaica, la qualificazione agricola sussiste solo quando l'attività energetica resti realmente connessa e non prevalente rispetto all'uso agricolo del fondo e delle risorse aziendali.
  • Il criterio decisivo è la prevalenza sostanziale dell'attività: se il fondo e i mezzi aziendali risultano asserviti principalmente alla produzione di energia, l'impresa perde la connotazione agricola e assume quella industriale ai fini previdenziali.
  • Le censure di vizio motivazionale non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il ricorso per cassazione deve individuare un effettivo omesso esame di fatti decisivi, non semplici divergenze sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In tema di classificazione dei lavoratori, il principio di corrispondenza tra inquadramento del datore e inquadramento dei dipendenti ammette eccezioni solo se specificamente allegati e provati i presupposti normativi che giustificano un diverso trattamento.
  • Quando la controversia riguarda un'unica attività d'impresa promiscua, l'inquadramento previdenziale è unitario e va effettuato in base all'attività prevalente; il doppio inquadramento è ipotesi eccezionale e non regola generale.
  • In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione parziale delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è difficilmente censurabile in cassazione se sorretta da una motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLavoro a termineContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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