Cassazione Civile, Ordinanza n. 38674/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2011 emesso dal Comune nei confronti della Fondazione, titolare di diritti di proprietà superficiaria su alcuni immobili. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo l'atto impositivo privo di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava il presupposto impositivo, i riferimenti normativi, l'elencazione dei dati catastali degli immobili e la ragione della pretesa (infedele denuncia e attribuzione della rendita definitiva), in un contesto in cui la contribuente aveva partecipato alla procedura DOCFA e conosceva gli atti di rettifica catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse espresso una motivazione comprensibile e non apparente, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che l'avviso di accertamento ICI era adeguatamente motivato. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione apparente integra nullità solo quando la ratio decidendi sia davvero incomprensibile o meramente apparente; nel caso concreto la sentenza di appello non presentava tale vizio.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la CTR ha esposto una ratio decidendi chiara e quindi non nulla per apparenza motivazionale.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto dalla CTR.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
L'avviso di accertamento tributario deve essere motivato in modo idoneo a rendere conoscibili al contribuente i presupposti della pretesa; qui la motivazione dell'avviso ICI è stata ritenuta sufficiente.
La motivazione dell'atto impositivo può essere soddisfatta quando il contribuente sia posto in grado di comprendere la ragione della pretesa, anche per relationem ai dati già noti.
La Corte esclude la nullità dell'avviso per mancata indicazione analitica delle norme quando il titolo della pretesa sia comunque chiaro dall'atto.
Massime di principio
- La motivazione apparente della sentenza ricorre solo quando l'argomentazione sia meramente assertiva o incomprensibile; se la decisione esprime una chiara ratio decidendi, il vizio non sussiste.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato quando indica il presupposto impositivo, i dati essenziali del bene, la ragione della maggiore pretesa e consente al contribuente di comprendere e contestare efficacemente l'imposizione.
- Non è necessaria, a pena di nullità dell'atto tributario, una dettagliata ricostruzione di tutte le vicende pregresse o l'esplicita riproduzione di ogni norma applicata, se la causa petendi della pretesa emerge con sufficiente chiarezza dall'atto e dal contesto noto al contribuente.
- Nel caso di variazioni catastali conseguenti a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può ritenersi sufficiente quando l'ufficio si limiti a indicare i dati oggettivi, la classe o la rendita attribuita, se la discrepanza deriva da valutazione tecnica e non dalla disattesa di specifici elementi di fatto allegati dal contribuente.
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