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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19468/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione avverso un'ordinanza prefettizia di confisca di un veicolo per violazione del codice della strada, confermata nei gradi di merito. Il destinatario dell'ordinanza ha dedotto: la tardività del provvedimento di confisca; l'inosservanza del termine per la notifica al trasgressore; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla notifica del sequestro amministrativo prodromico alla confisca; in cassazione ha articolato quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 28 l. n. 689/1981 e 213 c.d.s., contestando l'assunto secondo cui la confisca potesse essere adottata entro cinque anni dalla violazione e sostenendo, inoltre, che il giudice d'appello avesse dato per scontato il trasferimento della proprietà del veicolo. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., per avere applicato alla confisca il termine quinquennale di prescrizione in assenza di un termine specifico. Con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l'ordinanza era stata notificata dieci mesi dopo l'emissione e che, per effetto del combinato disposto degli artt. 213, comma 3, e 204, comma 2, c.d.s., la notifica avrebbe dovuto intervenire entro 150 giorni. Con il quarto ha dedotto violazione dell'art. 75 c.p.c., sostenendo che il difetto di legittimazione passiva poteva essere eccepito in ogni stato e grado e non era precluso per mancata deduzione nel giudizio relativo al verbale presupposto. La Corte ha riunito l'esame dei primi tre motivi, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili, per la dedotta doppia conforme e per difetto di specificità del ricorso; infondati, perché in materia di confisca ex art. 213 c.d.s., in assenza di ricorso al Prefetto, non opera l'art. 204 c.d.s. ma il termine generale di prescrizione quinquennale dell'art. 28 l. n. 689/1981, e perché l'art. 2 l. n. 241/1990 non si applica al procedimento sanzionatorio amministrativo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: l'eccezione non riguardava una legittimazione passiva processuale, ma l'individuazione sostanziale dell'autore della violazione, questione già coperta da giudicato poiché non impugnata la precedente decisione di merito che aveva respinto l'opposizione alla violazione e al sequestro. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata partecipazione dell'intimata al giudizio di cassazione; disposto altresì l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva confermato la confisca del veicolo, affermando che, nella fattispecie, la confisca amministrativa prevista dal codice della strada non era soggetta al termine di cui all'art. 204 c.d.s., ma al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, mancando un termine specifico per provvedere. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2 l. n. 241/1990 al procedimento sanzionatorio amministrativo. Sul quinto profilo, la Corte ha condiviso il rigetto dell'eccezione relativa all'identità del soggetto responsabile, correggendo però la motivazione del giudice di merito: non si trattava di legittimazione passiva processuale, ma di questione sostanziale ormai coperta da giudicato. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di confisca amministrativa dei veicoli prevista dal codice della strada, quando non vi sia ricorso al Prefetto e non sia previsto un termine specifico per l'adozione del provvedimento, si applica il termine generale di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
  • L'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul termine di conclusione del procedimento amministrativo non si applica al procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema organico e speciale.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La questione relativa all'esatta individuazione del soggetto responsabile della violazione che ha dato luogo al sequestro e alla confisca del bene, se non tempestivamente impugnata nei precedenti gradi, può risultare coperta da giudicato e non essere più deducibile nel giudizio successivo.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio denunciato come difetto di legittimazione passiva deve essere scrutinato secondo la sua effettiva natura sostanziale o processuale, senza arrestarsi alla mera qualificazione formale operata dalla parte

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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