Cassazione Civile, Ordinanza n. 02218/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato vari estratti di ruolo relativi a cartelle per tassa automobilistica, tributi erariali e diritto camerale, oltre a un avviso di accertamento IRPEF, deducendo l’omessa notifica dei titoli e l’intervenuta prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso era stato respinto nel merito, con affermazione della regolarità delle notifiche e di atti interruttivi della prescrizione. In appello la contribuente aveva censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla prescrizione maturata dopo le cartelle, per errore sulla durata dei termini prescrizionali distinti per ciascun tributo e per mancanza di riferibilità delle relate di notifica ai singoli atti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta tramite estratto di ruolo e che, per effetto dello ius superveniens e dell’interesse ad agire come condizione dinamica, mancasse lo specifico interesse richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, compensando le spese di appello. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con un primo motivo, violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, dell’art. 2945 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare espressamente l’inammissibilità del ricorso e non rigettare l’appello, poiché solo tale formula avrebbe impedito l’effetto di giudicato sulla legittimità delle cartelle e avrebbe consentito di far valere nuovamente l’eventuale prescrizione in caso di successivi atti riscossivi; lamentava inoltre omessa pronuncia sulle eccezioni di irregolarità delle notifiche e prescrizione. Con il secondo motivo contestava la regolazione delle spese, assumendo che la novità della questione avrebbe imposto la compensazione integrale di tutti i gradi del giudizio e non solo dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto l’approdo della sentenza impugnata, spiegando che il giudice di appello aveva effettivamente applicato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, individuando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e quindi l’inammissibilità del ricorso originario. La Corte ha però osservato che la motivazione della sentenza d’appello non conteneva una conferma nel merito della decisione di primo grado, ma soltanto la rilevazione della non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo; pertanto non vi era stata alcuna pronuncia sul merito delle notifiche o della prescrizione. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la statuizione del giudice di appello che aveva compensato le sole spese del grado in ragione della novità derivante dallo ius superveniens, mentre restava ferma la regolazione delle spese del primo grado secondo soccombenza. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma; nei processi pendenti la sopravvenuta disciplina incide sull’interesse ad agire, che deve essere specificamente dimostrato fino alla decisione.
come convertito dalla l. n. 215 del 2021
Ha introdotto la modifica normativa che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo e che si applica anche ai giudizi pendenti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità sulla prescrizione; la Corte non accoglie la tesi perché il giudice d’appello non ha deciso nel merito della pretesa.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione di appello si è fermata alla soglia processuale dell’inammissibilità, senza esaminare il merito.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza; la Corte non ravvisa mancanze motivazionali poiché la ratio decidendi è unica e chiaramente espressa.
Richiamato ai fini della disciplina delle spese nel processo tributario, in coordinamento con l’art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese del solo grado di appello è ritenuta corretta in ragione della novità della questione derivante dallo ius superveniens.
Indicato dalle Sezioni Unite come mezzo per dimostrare in cassazione lo specifico interesse ad agire mediante deposito documentale.
Menionata per il deposito della memoria in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla legge; in difetto, il ricorso originario è inammissibile.
- Lo ius superveniens che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti e può incidere sull’interesse ad agire fino al momento della decisione.
- Quando il giudice di appello qualifica come inammissibile l’azione proposta contro l’estratto di ruolo, non è tenuto a esaminare i motivi di merito relativi alla notifica delle cartelle o alla prescrizione dei tributi.
- La formula decisoria va letta in coordinamento con la motivazione: se la ratio è esclusivamente processuale, non si forma un giudicato sul merito della pretesa tributaria.
- La compensazione delle spese può essere limitata al grado in cui opera la novità della questione derivante da una sopravvenienza normativa, restando ferma la regolazione delle spese del primo grado secondo soccombenza.
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