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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02213/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso a un'autovettura di proprietà della società resistente, che assumeva fosse stata danneggiata da un incendio provocato da riparazioni eseguite non a regola d'arte dalla società ricorrente. La resistente, dopo essere stata destinataria di un decreto ingiuntivo richiesto dalla ricorrente per il compenso dell'attività svolta, propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nell'opposizione al decreto. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria solo nei limiti del valore ante sinistro del veicolo; la Corte d'appello, in riforma parziale, riconobbe anche i costi dell'assistenza tecnica stragiudiziale e liquidò il danno in Euro 7.172,00 oltre accessori. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per asserita violazione delle regole sulle memorie conclusive e del diritto di difesa, sostenendo che in appello le sarebbe stato assegnato il termine per le conclusionali solo come appellante; 2) nullità per incompatibilità del collegio, perché una giudice aveva partecipato alla fase istruttoria di primo grado; 3) nullità derivata della consulenza tecnica d'ufficio e violazione delle norme sulle operazioni peritali, lamentando che la CTU fosse stata svolta a distanza di anni, senza contraddittorio effettivo e oltre i limiti del quesito, introducendo una diversa origine causale dell'incendio; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui alcune osservazioni tecniche sulla mancata verifica con strumenti adeguati e sull'ipotesi di cortocircuito; 5) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prevedibilità del danno, sostenendo che il danno non fosse stato provato e che il risarcimento dovesse essere contenuto entro il valore della riparazione eseguita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'assegnazione dei termini per le difese conclusive era riferibile a entrambe le parti e che, in ogni caso, la ricorrente aveva depositato la propria comparsa conclusionale, sicché l'errore materiale nell'ordinanza non aveva prodotto alcuna lesione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui non sussiste incompatibilità del giudice che abbia svolto soltanto attività istruttoria in primo grado e poi componga il collegio in appello, poiché l'art. 51 c.p.c. riguarda la precedente partecipazione alla decisione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché in parte mirava a una revisione del merito preclusa in presenza di doppia conforme e in parte contestava l'interpretazione e la valutazione delle risultanze della CTU, non sindacabili in cassazione nei termini prospettati; inoltre ha rilevato che l'indagine peritale era rimasta entro la cornice fattuale della domanda originaria. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, poiché volto anch'esso a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito aveva semplicemente ritenuto provato il danno, e che il limite della prevedibilità ex art. 1225 c.c. va valutato secondo un criterio oggettivo di normalità, non comparando in modo apodittico il modesto costo della riparazione con l'entità del danno conseguente.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    la previsione dei termini per le memorie conclusionali opera per entrambe le parti; un errore materiale nell'indicazione della sola parte appellante non comporta nullità se il contraddittorio è comunque assicurato

  • art. 352 c.p.c.

    consente la rimessione della causa al collegio e l'assegnazione dei termini per le difese finali nel giudizio d'appello

  • art. 51 c.p.c.

    l'astensione obbligatoria per avere conosciuto la causa in altro grado riguarda la partecipazione alla decisione di merito e non la sola attività istruttoria svolta in primo grado

  • art. 360-bis c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando il provvedimento impugnato è conforme a giurisprudenza consolidata

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure sulle operazioni peritali, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della consulenza tecnica, senza che fosse ravvisata una violazione deducibile nei termini prospettati

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte ha escluso nullità della CTU

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché la CTU si è mantenuta entro il perimetro della domanda introduttiva

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la valutazione delle risultanze istruttorie se non nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il vizio di omesso esame del fatto decisivo nei limiti prospettati

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per le nullità processuali, ma le censure sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame non può essere trasformato in richiesta di rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme

  • art. 2697 c.c.

    viola la norma solo l'erronea individuazione della parte gravata dell'onere probatorio, non la diversa valutazione dell'esito della prova

  • art. 345 c.p.c.

    la questione nuova in appello è stata esclusa o comunque ritenuta non decisiva ai fini del rigetto

  • art. 1225 c.c.

    la prevedibilità del danno si valuta in base a un criterio oggettivo di normalità e non mediante il mero confronto tra costo della prestazione e danno cagionato

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di primo grado; la Corte d'appello aveva escluso i presupposti per la compensazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    è applicabile nel procedimento accelerato ai ricorsi manifestamente infondati, con funzione deterrente e sanzionatoria

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    giustifica l'ulteriore condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende nel procedimento accelerato

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel procedimento di decisione accelerata il ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'ordinanza che assegna i termini per le difese finali non determina nullità se risulta comunque che il termine era riferito a entrambe le parti e la parte ha effettivamente potuto depositare la propria memoria conclusiva.
  • La sola partecipazione del giudice alla fase istruttoria di primo grado non integra incompatibilità alla sua successiva partecipazione al collegio giudicante in appello: l'art. 51 c.p.c. richiede una precedente partecipazione alla decisione, non meri atti istruttori.
  • In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame del fatto decisivo non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche.
  • La nullità della consulenza tecnica può essere dedotta solo quando siano effettivamente violati i limiti del contraddittorio o del quesito; non è censurabile in cassazione la mera contestazione dell'apprezzamento tecnico compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza mira in realtà a contestare il convincimento del giudice circa l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.
  • La prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. va apprezzata secondo un criterio oggettivo di normalità riferito alla categoria dei rapporti e alle circostanze note, non mediante il confronto soggettivo tra il modesto costo della prestazione e l'entità del danno conseguente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge in richieste di riesame del fatto, della prova e dell'interpretazione concreta delle domande e delle eccezioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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