Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2013 emesso nei confronti di un socio di un’associazione agricola, conseguente alla ripresa a tassazione del reddito di partecipazione imputato sulla base dell’accertamento operato nei confronti dell’associazione. L’Agenzia aveva contestato, in sede di verifica, che l’associazione avesse i requisiti formali e sostanziali per essere qualificata ente non commerciale: assenza o irregolarità delle dichiarazioni fiscali, mancata presentazione del modello EAS, mancata redazione e approvazione dei rendiconti, carenza di democraticità interna, quote associative diseguali o mancanti, apporti dei soci riferiti non a mera partecipazione associativa ma al vantaggio concreto derivante dalla costruzione di una strada interpoderale a servizio di alcuni terreni dei soci. Sulla base di tali elementi l’Ufficio aveva ritenuto che l’ente svolgesse attività commerciale, con conseguente applicazione del regime ordinario e determinazione analitico-induttiva del reddito e del volume d’affari, poi riverberata anche sul socio. In primo grado e in appello il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso; l’Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, dell’art. 148 TUIR, dell’art. 4 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’omessa presentazione del modello EAS, unitamente alla mancanza dei requisiti di democraticità e uniformità del rapporto associativo e alla natura sostanzialmente commerciale dell’operazione, escludesse le agevolazioni fiscali. Con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostanzialmente sovrapponibile alla prima censura. La Corte, dopo aver rilevato il giudicato interno sulla ripresa da indagini bancarie, limita il thema decidendum al solo reddito di partecipazione e accoglie il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito abbia trascurato di verificare in concreto i requisiti per il regime agevolato e abbia indebitamente presunto il carattere non commerciale dell’ente; il secondo motivo è dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente alla ripresa a tassazione del reddito di partecipazione del socio. La Corte precisa preliminarmente che vi è giudicato interno sulla parte dell’accertamento relativa ai maggiori ricavi da indagini bancarie, non più in discussione. Nel merito, censura la decisione di appello perché ha riconosciuto il carattere non commerciale dell’associazione senza verificare concretamente i requisiti di democraticità, uniformità e inerenza ai fini statutari richiesti per fruire del regime di favore ex art. 148 TUIR, e senza considerare adeguatamente gli elementi dedotti e documentati dall’Ufficio. La Cassazione afferma inoltre che, in tema di agevolazioni fiscali, spetta al soggetto che le invoca dimostrarne i presupposti.
Norme richiamate
art. 30 d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009
l’omessa trasmissione del modello EAS, da sola, non è sufficiente a determinare automaticamente la perdita del regime agevolato, ma resta rilevante nel quadro complessivo dei requisiti richiesti.
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986
per il riconoscimento della qualifica di ente non commerciale e del regime di favore occorre verificare in concreto i requisiti di non commercialità, democraticità del rapporto associativo, uniformità e svolgimento di attività conformi ai fini statutari; in difetto, il beneficio va negato.
richiamato quale norma sulla rilevanza IVA delle attività dell’ente, in coordinamento con la disciplina fiscale degli enti associativi.
chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare tutti i presupposti di fatto che ne legittimano l’applicazione.
art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte come norma che collega il regime di favore alla carenza dei requisiti di commercialità.
richiamato per delimitare le attività commerciali rilevanti ai fini della qualifica dell’ente.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
norma sul motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali, il contribuente o l’ente che ne chiede l’applicazione deve dimostrare tutti i presupposti costitutivi del regime agevolato, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
- La qualifica di ente non commerciale non deriva dalla mera forma associativa o da previsioni statutarie astratte, ma richiede la verifica concreta del funzionamento del rapporto associativo e della sua conformità ai requisiti di democraticità, uniformità e non lucratività previsti dalla disciplina fiscale.
- L’omessa presentazione del modello EAS non determina automaticamente, da sola, la perdita del regime agevolato, ma costituisce un elemento da valutare unitamente agli altri requisiti e alle concrete modalità di svolgimento dell’attività.
- Quando l’Amministrazione deduce che l’associazione sia in realtà utilizzata per finalità economiche o imprenditoriali, il giudice di merito deve esaminare specificamente gli elementi fattuali addotti dall’Ufficio e motivare sul funzionamento concreto dell’ente; non può limitarsi a una presunzione di non commercialità.
- Se la decisione di merito non confronta adeguatamente le contestazioni dell’Ufficio sui requisiti sostanziali dell’ente associativo, la sentenza è cassabile per violazione di legge e per erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio.
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