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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22188/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Mod. UNICO 2015 relativa all’anno d’imposta 2014. L’Agenzia aveva rideterminato in aumento l’IRPEF a debito, richiedendo anche addizionale regionale e comunale non versate, oltre a sanzioni, in ragione di omessi versamenti e di asserite indebite compensazioni intercettate dal sistema automatizzato. Il contribuente aveva impugnato la cartella ottenendo in primo grado una riduzione delle sanzioni; in appello la CTR aveva invece accolto l’impugnazione del contribuente e respinto l’appello incidentale dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto anomala la forte divergenza tra importo dichiarato e importo iscritto a ruolo, mentre la cartella derivava da indebita compensazione IVA e non da mero omesso versamento; 2) violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che la comunicazione preventiva di irregolarità fosse necessaria solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; 3) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe pronunciato su un successivo atto di recupero notificato nel 2019, ritenuto dall’Ufficio estraneo alla controversia e introdotto irritualmente solo nelle memorie conclusionali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, e da trattare congiuntamente per stretta connessione, tutti e tre i motivi di ricorso. Ha osservato che dalla cartella e dalla comunicazione di irregolarità non emergeva una contestazione riconducibile a un credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione per l’anno 2014, bensì una rilevante rideterminazione della pretesa fiscale non direttamente desumibile dalla dichiarazione e non accertabile in sede di mera liquidazione automatizzata. In tale situazione l’Ufficio avrebbe dovuto adottare un nuovo e motivato atto impositivo e attivare il contraddittorio preventivo; inoltre, in presenza di una simile rideterminazione, era necessario invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti ai sensi dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000. La Corte ha quindi confermato la conclusione della CTR circa l’illegittimità dell’atto impositivo. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione è richiesta quando il controllo automatizzato evidenzi errori o una rideterminazione dei dati della dichiarazione su aspetti rilevanti; se invece la pretesa deriva dal mero mancato versamento di importi dichiarati, la cartella può essere emessa senza previa comunicazione. Nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una nuova e rilevante determinazione della pretesa, non di un semplice controllo formale.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di contraddittorio preventivo opera soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in tali casi la sua omissione incide sulla validità dell’atto. La Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta rientrasse in tale ambito, perché la pretesa non era immediatamente desumibile dalla dichiarazione e richiedeva chiarimenti e documenti.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta ultrapetizione; la Corte ha tuttavia rigettato la censura, ritenendo che la pronuncia impugnata non fosse viziata sul punto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Norma processuale indicata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in quanto soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la cartella può essere legittimamente emessa senza preventiva comunicazione quando la pretesa derivi dal mero mancato pagamento di somme già dichiarate dal contribuente; la comunicazione preventiva diventa invece necessaria quando l’Ufficio operi una reale rettifica dei dati dichiarativi o una nuova determinazione della pretesa su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • L’obbligo di contraddittorio preventivo di cui all’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non sussiste in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo in presenza di incertezze rilevanti sui dati dichiarati; quando tali incertezze vi sono e l’Amministrazione procede senza interpello del contribuente, l’atto può risultare illegittimo.
  • Se la cartella o la comunicazione di irregolarità non consentono di ricondurre la pretesa a un mero controllo documentale, ma rivelano una significativa rideterminazione dell’imposta, l’Ufficio non può surrogare in giudizio la motivazione mancante dell’atto né sanare ex post il difetto procedimentale.
  • La violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo invalidante quando l’atto non sia il risultato di una semplice liquidazione automatica, ma di una vera e propria ricostruzione della pretesa fiscale che richieda spiegazioni e documentazione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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