Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05754/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, poi rigettata nei primi due gradi, proposta da una società avverso cinque ordinanze prefettizie che avevano confermato sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. Il Tribunale di Roma ha ritenuto regolari le ordinanze prefettizie, motivati per relationem i provvedimenti, e legittimo il potere degli ausiliari del traffico di accertare le violazioni relative alla sosta. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per asserita mancanza di chiarezza e di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, sostenendo che non fosse comprensibile cosa fosse stato effettivamente deciso sulle eccezioni; (2) falsa applicazione dell'art. 12 Codice della Strada e della normativa richiamata sugli ausiliari del traffico, assumendo che gli ausiliari non avessero potere sanzionatorio fuori dalle aree in concessione e che la P.A. non avesse provato la legittimità della loro nomina; (3) difetto di motivazione e vizi dei verbali di accertamento, con doglianze su notifica, mancata attestazione di conformità, indeterminatezza dei fatti contestati e illegittimità della delega ad ATAC per il rilascio dei pass. La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le censure per genericità, novità delle questioni rispetto ai gradi di merito e violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a superare il limite del "minimo costituzionale" del controllo sulla motivazione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente riportate come già dedotte nei gradi di merito; il terzo motivo è stato parimenti respinto come inammissibile, sia per la presenza di una doppia conforme, sia per la genericità e novità delle questioni sui verbali, sulla notifica e sulla delega ad ATAC. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro formale della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la nullità perché la motivazione non presentava anomalie estreme.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Evocato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alle sole anomalie motivazionali estreme.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come base della censura di falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e genericità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude che ricorra una nullità per mancanza assoluta di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il testo riformulato e il limite del controllo di legittimità al "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e riassumere gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doppia conforme, che rende inammissibile il motivo nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibile la doglianza relativa alla mancata attestazione di conformità del verbale notificato, essendo la questione coperta da orientamento consolidato.

  • art. 12 Codice della Strada

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il potere sanzionatorio degli ausiliari del traffico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme per sostenere i limiti del potere degli ausiliari del traffico.

  • art. 68 L. 488/1999

    Evocato dalla ricorrente come legge interpretativa a sostegno dell'estensione del potere degli ausiliari del traffico.

  • art. 7 Codice della Strada

    Richiamato nella doglianza sulla delega ad ATAC e sulla competenza comunale a limitare la circolazione e condizionarla al pagamento.

  • art. 6-bis L. 241/1990

    Evocato dalla ricorrente in tema di conflitto di interessi nella gestione del rilascio dei pass.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di vizi motivazionali è ammissibile solo quando la motivazione presenti anomalie radicali ed estreme, rilevabili dal testo della sentenza, non essendo sufficiente la mera insufficienza o non condivisione della motivazione.
  • Il ricorrente che deduce errores in procedendo o questioni di diritto non trattate nella sentenza impugnata deve rispettare in modo rigoroso l'onere di autosufficienza, riproducendo il contenuto essenziale degli atti rilevanti e indicando dove le questioni siano state già proposte nei gradi di merito.
  • Le questioni nuove, o non dimostrate come già devolute al giudice di merito, sono inammissibili in cassazione anche se prospettate come violazioni di legge.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso che investe il vizio motivazionale incontra un ulteriore limite di ammissibilità ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
  • La contestazione della mancata attestazione di conformità del verbale notificato non è idonea, di per sé, a fondare l'invalidità dell'atto quando il verbale redatto con sistemi meccanizzati è equiparato per legge all'originale o alla copia autentica.
  • L'onere della prova sulla legittimità della nomina degli ausiliari del traffico sorge solo a fronte di una specifica contestazione in merito, proposta tempestivamente nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.