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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21849/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impiego di un lavoratore presso un ente pubblico non economico mediante una sequenza di contratti a tempo determinato dal 16 novembre 2007 al 31 gennaio 2010 e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015. Il giudice di primo grado aveva accertato l'illegittimità di tali rapporti, respingendo conversione e stabilizzazione e liquidando soltanto l'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183/2010 in 5 mensilità. La Corte d'appello, investita dall'impugnazione del lavoratore, ha confermato il diniego di conversione/stabilizzazione ma ha aumentato l'indennità a 8 mensilità, tenendo conto anche della durata complessiva dei rapporti, e ha inoltre riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per i periodi effettivamente lavorati, sul presupposto della subordinazione e dell'applicabilità dell'art. 2126 c.c. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che i crediti anteriori al 31 luglio 2010 erano prescritti perché il primo atto interruttivo risaliva al 31 luglio 2015; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 32 l. n. 183/2010, assumendo che l'indennità risarcitoria sarebbe onnicomprensiva e assorbirebbe anche le differenze retributive e ogni pretesa fondata sull'art. 2126 c.c.; 3) violazione degli artt. 2697 e 2126 c.c., deducendo che non era stata provata la natura subordinata del rapporto né la consistenza delle differenze retributive e che non poteva essere pronunciata condanna generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta e riproposta in appello, poiché la Corte territoriale aveva condannato al pagamento delle differenze retributive senza esaminare tale eccezione. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha confermato che l'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 non esaurisce il diritto alle retribuzioni dovute per i periodi di effettivo lavoro, le quali trovano fondamento nell'art. 2126 c.c.; ha inoltre ritenuto non decisiva la doglianza sulla prova della subordinazione e dei conteggi, osservando che la subordinazione era già stata accertata in primo grado e che il giudizio di appello verteva solo sulle conseguenze economiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle differenze retributive e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame dell'eccezione di prescrizione e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello non può omettere di pronunciarsi su un'eccezione ritualmente proposta e riproposta, come quella di prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato come fondamento del termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi dedotti dall'ente.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato va coordinata con la tutela contro l'abuso del termine e delle collaborazioni non genuine.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    L'indennità risarcitoria è compensativa del danno per l'illegittima reiterazione dei rapporti, ma non sostituisce la retribuzione dovuta per il lavoro effettivamente prestato.

  • art. 2126 c.c.

    Le prestazioni di fatto rese in un rapporto di lavoro poi ritenuto invalido danno diritto al trattamento retributivo e previdenziale per i periodi lavorati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova delle differenze retributive è stata respinta perché non si confrontava con l'accertamento di merito e con il principio di non contestazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 414 c.p.c.

    La domanda può essere limitata all'an, con successivo giudizio per la liquidazione del quantum.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. n. 92/2012

    Citada come norma di interpretazione autentica dell'art. 32 l. n. 183/2010.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Usata come parametro di conformazione dell'ordinamento interno in tema di abuso del contratto a termine.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi deve essere esaminata dal giudice quando sia stata tempestivamente proposta e riproposta in appello, non potendo essere pretermessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • L'indennità risarcitoria prevista per l'illegittima reiterazione di contratti a termine o di rapporti non genuini compensa il danno derivante dall'abusiva frammentazione del rapporto, ma non esclude il diritto del lavoratore alla retribuzione per i periodi in cui la prestazione sia stata effettivamente resa.
  • Quando un rapporto formalmente autonomo sia poi accertato come subordinato, le prestazioni di fatto svolte restano retribuibili ex art. 2126 c.c. secondo il trattamento economico proprio del rapporto regolare applicabile, oltre alla tutela risarcitoria per l'abuso del termine.
  • Nel rito del lavoro è ammissibile una domanda limitata all'accertamento dell'an debeatur, con condanna generica, rinviando a un autonomo giudizio la liquidazione del quantum.
  • La prova delle differenze retributive non richiede necessariamente una quantificazione analitica già in fase di accertamento dell'an quando il giudice abbia già ritenuto provati gli elementi essenziali del diritto fatto valere o applicato il principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

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