Cassazione Civile, Ordinanza n. 23894/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio addetto ai lavori idraulico-forestali e agrari, assunto a tempo determinato da un'agenzia regionale, che ha chiesto il pagamento dell'indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore per gli spostamenti giornalieri tra la propria residenza di Noci, qualificata come centro di raccolta, e i luoghi di lavoro, con riferimento anche al rientro. Il lavoratore ha dedotto di aver sempre usato la propria auto, di aver percorso quotidianamente il tragitto indicato e che l'ente avesse unilateralmente spostato il centro di raccolta da Noci a Cassano delle Murge, in contrasto con il contratto integrativo regionale e con gli accordi sindacali. L'ente ha resistito sostenendo, in cassazione, che la disciplina collettiva privatistica del settore non fosse applicabile a un rapporto di lavoro con ente pubblico non economico, soggetto al d.lgs. n. 165/2001, e che comunque la clausola sull'indennità chilometrica fosse incompatibile con la disciplina del pubblico impiego e con i limiti legislativi in materia di spesa. I motivi di ricorso erano quattro: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 113 c.p.c.; falsa applicazione della contrattazione collettiva di settore e violazione del riparto costituzionale e del d.lgs. n. 165/2001; violazione delle regole sulla contrattazione collettiva pubblica; violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 78/2010 e di ulteriori disposizioni in tema di contenimento della spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente individuato la fonte normativa regionale che rende applicabile agli operai dell'ente il contratto collettivo nazionale privatistico di settore e che tale applicazione non è incompatibile con la natura di lavoro pubblico del rapporto. Ha inoltre ribadito che, per questi lavoratori, la contrattazione collettiva privatistica può operare almeno per il trattamento economico previsto, come l'indennità chilometrica. È stato respinto anche il quarto motivo, perché le norme invocate sul contenimento della spesa non risultavano decisive nel giudizio e, in ogni caso, non operano automaticamente e direttamente per le regioni, ma come principi di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciare seguendo le norme del diritto; la sentenza impugnata non ha violato tale principio perché ha indicato la fonte normativa regionale applicabile.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 54 CCNL 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
la clausola sul centro di raccolta va letta in funzione della riduzione del disagio dei lavoratori e dell'economicità aziendale.
art. 23 CIRL Puglia 10.6.2014
la disciplina dell'indennità chilometrica va applicata secondo il criterio della minore distanza utile e, nel caso concreto, è stata ritenuta favorevole al lavoratore.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
invocato per sostenere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ha escluso che ciò impedisca l'applicazione della disciplina speciale regionale richiamante il CCNL privatistico.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001
richiamati per affermare la natura pubblica del rapporto; la Corte ha precisato che la disciplina speciale del settore forestale non esclude la qualificazione pubblicistica del rapporto, né l'applicazione del CCNL privatistico per aspetti economici.
artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
invocati per contestare la contrattazione collettiva di diritto privato; la Corte ha ritenuto invece compatibile la disciplina speciale con il sistema del pubblico impiego contrattualizzato.
legge n. 124 del 1985
richiamata come base storica della possibilità di assumere operai forestali con contratto collettivo nazionale di lavoro e trattamento regolato da tali norme.
legge n. 205 del 1962
indicata come precedente normativo che già consentiva assunzioni a tempo determinato di operai forestali con contratti di diritto privato.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010
prevedeva l'applicazione al personale operaio dell'agenzia del CCNL del settore idraulico-forestale con il relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
art. 32 l.r. Puglia n. 45 del 2012
ha abrogato il comma 3 dell'art. 12, ma la Corte ha valorizzato il successivo assetto normativo per ritenere non cessata l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica.
art. 23 l.r. Puglia n. 36 del 2017
ha reintrodotto nell'art. 12 della l.r. n. 3 del 2010 il comma 2-quinquies che ribadisce l'applicazione del CCNL di settore al personale forestale/agricolo dell'agenzia.
art. 7-bis d.l. n. 120 del 2021, conv. in l. n. 155 del 2021
conferma a livello nazionale la possibilità di applicare ai lavoratori forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali, nei limiti di spesa previsti.
art. 6 d.lgs. n. 78/2010
richiamato per sostenere la sopravvenuta inefficacia di clausole contrattuali; la Corte ha escluso l'efficacia diretta invocata nei confronti delle regioni.
art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78/2010
le disposizioni dell'art. 6 non si applicano direttamente alle regioni, ma costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per gli operai forestali assunti da amministrazioni pubbliche con contratto di diritto privato, la natura pubblica del datore di lavoro non impedisce, di per sé, l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica di settore, quando una fonte legislativa speciale la richiami espressamente per il trattamento giuridico-economico.
- La clausola collettiva che disciplina il centro di raccolta e l'indennità chilometrica va interpretata secondo la sua funzione di riduzione del disagio del lavoratore e di razionalizzazione dei costi aziendali, senza riduzioni formalistiche che svuotino la tutela economica prevista.
- Quando il lavoratore allega specificamente residenza, tragitto quotidiano e uso del mezzo proprio, la contestazione datoriale deve essere specifica; una difesa meramente generica sulla mancanza di prova non è sufficiente a neutralizzare le allegazioni di fatto.
- Le norme statali di contenimento della spesa pubblica non operano automaticamente e in via diretta nei confronti delle regioni, ma come principi di coordinamento della finanza pubblica, sicché la loro invocazione richiede di dimostrarne la concreta incidenza sulla fattispecie dedotta.
- La presenza di una disciplina regionale speciale che richiama il CCNL privatistico di settore consente di applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo anche in un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, purché ciò resti coerente con i limiti legali del pubblico impiego.
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