Cassazione Civile, Ordinanza n. 26341/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del diniego di rimborso dell'IRAP relativa agli anni 2012 e 2013, proposta da un avvocato che sosteneva di non essere soggetto al tributo per difetto di autonoma organizzazione. In primo grado la domanda era stata respinta sia per tardività dell'istanza di rimborso, sia nel merito per la ritenuta sussistenza del presupposto impositivo. La CTR aveva confermato il rigetto, affermando che l'istanza era stata presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 e, comunque, che risultava integrata l'autonoma organizzazione per la dotazione di beni strumentali e le spese sostenute. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione senza spiegare in che modo la superficie dello studio e i beni strumentali incidessero sulla redditività della professione; (2) vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per mancata individuazione di criteri certi e oggettivi della dotazione minima strumentale; (3) violazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR applicato una decadenza di 48 mesi, senza considerare i principi generali sulla prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenuto preliminare, affermando che nella specie operava la decadenza dall'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, con dies a quo coincidente con i singoli versamenti in acconto. Ha precisato che in materia tributaria il rimborso dell'indebito è soggetto al regime speciale di decadenza previsto dalle singole leggi di imposta, e che non si applicano i principi sulla prescrizione comune invocati dal ricorrente. Ha inoltre escluso che potesse operare il riconoscimento del debito da parte dell'Ufficio, trattandosi di diritti indisponibili, e ha ribadito che la richiesta di compensazione non equivale automaticamente a domanda di rimborso. Poiché l'istanza risultava tardiva, la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi relativi all'autonoma organizzazione e ha condannato il ricorrente alle spese. Il ricorso è stato quindi respinto nei suoi effetti sostanziali per la sola ragione della decadenza, senza esame del merito IRAP.
Norme richiamate
richiamato quale norma che individua il presupposto dell'IRAP, ma non esaminato nel merito perché assorbito dalla decadenza dell'istanza di rimborso
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nei primi e terzi motivi
norma processuale invocata per il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione
invocato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma ritenuto non pertinente perché la fattispecie è regolata da decadenza, non da prescrizione
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
"Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso"
norma speciale applicabile al rimborso delle imposte, che fissa un termine decadenziale di 48 mesi decorrente dalla data del versamento o della ritenuta
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato per affermare che, per controllo, accertamento, riscossione e contenzioso IRAP, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi
richiamato a sostegno dell'idea che le decadenze si applicano nei limiti previsti dalla legge, in un contesto di diritti indisponibili
ritenuto non operante in materia tributaria, perché il riconoscimento della controparte produce effetti impeditivi della decadenza solo per diritti disponibili
richiamato nel quadro delle regole sulla decadenza, ma senza applicazione favorevole al contribuente
art. 81 Cost.
evocato per sottolineare il collegamento tra certezza delle entrate tributarie e equilibrio di bilancio dello Stato
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ribadito come disciplina speciale del rimborso tributario e del relativo termine di decadenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di quanto emerge dal testo
invocati dal ricorrente come norme generali sulla prescrizione, ma esclusi dalla Corte perché la controversia riguarda decadenza
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte, quando la legge speciale prevede un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, non è possibile sostituire a tale disciplina quella generale della prescrizione civilistica.
- Per i rimborsi tributari soggetti all'art. 38 d.P.R. 602/1973, il termine di 48 mesi decorre, di regola, dalla data del singolo versamento o della ritenuta; se il tributo viene contestato ab origine, la decorrenza resta ancorata ai versamenti effettuati, anche se in acconto.
- La decadenza nei rapporti tributari tutela la certezza delle situazioni giuridiche e l'intangibilità dei rapporti esauriti; una volta maturata, preclude l'esame del merito sull'an debeatur del tributo.
- Il riconoscimento del debito o comportamenti dell'Amministrazione non possono impedire la decadenza quando si tratta di diritti erariali indisponibili.
- La domanda di compensazione non coincide automaticamente con una domanda di rimborso: occorre che emerga in modo inequivoco la volontà di ottenere la restituzione del credito, altrimenti si applicano le regole proprie della diversa fattispecie.
- Quando il giudice accerta la tardività dell'istanza di rimborso, la questione relativa alla sussistenza del presupposto impositivo resta assorbita e non deve essere esaminata.
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