Cassazione Civile, Ordinanza n. 26779/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di locazione del 2015 avente ad oggetto un immobile ad uso negozio e deposito-magazzino. La locatrice agiva per sfratto per morosità, deducendo il mancato integrale pagamento di alcuni canoni. La conduttrice si opponeva sostenendo che il locale interrato presentasse gravi vizi per umidità, infiltrazioni e muffa, con danni alla merce depositata; per questo aveva sospeso i pagamenti, chiedendo anche la riduzione del canone, la restituzione di eventuali eccedenze e l’eliminazione dei vizi. In appello la conduttrice otteneva il riconoscimento dell’inadempimento della locatrice, la riduzione del canone del 30% per alcuni mesi e l’indennità per perdita dell’avviamento, mentre restava respinta la domanda risarcitoria. La locatrice ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1460, 1453, 1455, 1576 e 1578 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento e la risoluzione per inadempimento della locatrice con riduzione del corrispettivo; 2) omesso esame di fatti decisivi quanto all’infondatezza dell’eccezione di inadempimento; 3) omessa/apparente motivazione sulla riduzione del 30% del canone determinata dalla CTU; 4) violazione delle norme IVA e dell’art. 34 l. 392/1978 per avere calcolato l’indennità di avviamento su canone al lordo IVA; 5) oltre il dato testuale non emergono ulteriori motivi nel testo fornito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché colpiva solo parzialmente la motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché formulati come vizi motivazionali oltre i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque privi della necessaria specificazione del fatto storico decisivo omesso; la Corte ha inoltre rilevato che i profili contestati erano stati comunque considerati dalla sentenza d’appello. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato che il canone posto a base del calcolo dell’indennità fosse effettivamente da considerare al lordo IVA, né che tale questione fosse stata dedotta nei gradi di merito, con conseguente possibile novità della censura. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito
richiamato per la domanda di risoluzione del contratto; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile
richiamato in relazione alla gravità dell'inadempimento; la censura non supera il vaglio di ammissibilità
richiamato come norma sulla manutenzione del bene locato, ma senza accoglimento della censura
richiamato come norma sui vizi della cosa locata, ma la doglianza è dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione dei fatti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
non può essere usato per censurare, in realtà, il merito della motivazione o la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non alla mera critica della motivazione o delle prove
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la doglianza di motivazione apparente deve colpire realmente l'assenza/inesistenza della motivazione, non la sua correttezza nel merito
richiamato in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
invocato nel quarto motivo in tema di IVA
invocato nel quarto motivo in tema di IVA
invocato nel quarto motivo in tema di IVA
invocato nel quarto motivo in tema di IVA
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell’errore di diritto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie o la motivazione nel suo contenuto argomentativo.
- La censura di motivazione apparente o omessa è inammissibile se si confronta solo con una porzione isolata della motivazione e non con l’intero iter argomentativo della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa al calcolo di un’indennità o di un credito deve essere autosufficiente quanto ai presupposti di fatto posti a base della censura, compresa la deduzione in sede di merito del criterio di computo contestato; in difetto, la questione può risultare nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
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