Cassazione Civile, Ordinanza n. 02380/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF e ILOR relative all'anno d'imposta 1982, dopo che l'avviso di accertamento presupposto era divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso proposto dal curatore fallimentare. Il contribuente, dichiarato fallito nel 1984, ha impugnato la cartella sostenendo che l'avviso di accertamento non gli fosse mai stato notificato personalmente, ma solo al curatore, benché il credito tributario riguardasse un periodo anteriore al fallimento. La CTR ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la mancata notifica dell'atto impositivo al fallito rendesse illegittima/inopponibile la cartella e che il giudicato formatosi sul ricorso del curatore non potesse spiegare effetti nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella, emessa dopo la definitività della decisione, fosse correttamente notificata al solo soggetto responsabile, cioè al contribuente tornato in bonis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, quando l'accertamento tributario riguarda crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, l'avviso deve essere notificato sia al curatore sia al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. Se l'avviso è notificato solo al curatore, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto non diventa definitivo nei suoi confronti; conseguentemente, il contribuente può impugnare la cartella consequenziale deducendo il vizio dell'atto presupposto non notificato. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato formatosi nel giudizio instaurato dal curatore possa estendersi al fallito, per il limite soggettivo dell'art. 2909 c.c., se questi non è stato parte di quel giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma invocata dall'Ufficio per sostenere la validità della notifica della cartella al contribuente tornato in bonis.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per individuare il termine di impugnazione, che decorre dalla piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente; l'Amministrazione deve provare il momento della conoscenza.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al contribuente di impugnare soltanto l'atto consequenziale notificato e di far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
Il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal curatore non si estende al fallito se questi non è stato parte del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che non si applica nel caso di specie, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando un credito tributario riguarda presupposti sorti prima della dichiarazione di fallimento, l'avviso di accertamento deve essere notificato non solo al curatore ma anche al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto d'imposta.
- La mancata notifica al fallito dell'atto presupposto rende inefficace la pretesa tributaria nei suoi confronti e impedisce che l'atto divenga definitivo nei suoi confronti.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto si riflette in una nullità dell'atto consequenziale impugnato, che il contribuente può far valere impugnando solo quest'ultimo ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
- Il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare non è opponibile al fallito se questi non ha assunto la qualità di parte, perché opera il limite soggettivo dell'art. 2909 c.c.
- Ai fini del decorso del termine di impugnazione, conta la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente; ove la notifica sia avvenuta solo al curatore, spetta all'Amministrazione provare quando il contribuente abbia ricevuto la documentazione rilevante.
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