Cassazione Civile, Ordinanza n. 27651/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici/comunali dei braccianti agricoli per l'anno 2011, limitatamente a 60 giornate, disposta all'esito di controlli ispettivi svolti dall'ente previdenziale. Il lavoratore ha agito per far accertare l'illegittimità della cancellazione e, in sostanza, il proprio diritto a permanere iscritto negli elenchi, al fine di conservare i conseguenti effetti previdenziali. La corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo non provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato nei termini necessari per l'iscrizione. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e della L. n. 241/1990, art. 3, assumendo che anche la cancellazione dagli elenchi dovesse essere motivata secondo i principi generali dell'azione amministrativa; 2) omesso esame e omessa valutazione della motivazione del provvedimento di cancellazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza attribuito valore probatorio decisivo ai verbali ispettivi e per aver di fatto invertito l'onere della prova, ponendolo integralmente a carico del lavoratore; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per avere reputato generica e inammissibile la prova testimoniale senza consentire al ricorrente di rimediare alle carenze dei capitoli di prova e senza esercitare adeguatamente i poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la vicenda non è governata dalla disciplina dell'attività amministrativa discrezionale e che, in materia di iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli, l'iscrizione ha funzione meramente ricognitiva e agevolativa della prova, mentre, ove l'INPS contesti l'effettività del rapporto di lavoro a seguito di accertamenti ispettivi, spetta al lavoratore provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto dedotto. La Corte ha inoltre confermato che i verbali ispettivi e gli atti amministrativi non hanno valore di prova legale, ma sono liberamente apprezzabili insieme agli altri elementi di causa. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la valutazione sulla specificità dei capitoli di prova testimoniale è apprezzamento di merito, correttamente motivato dalla corte territoriale, che aveva evidenziato la genericità delle allegazioni su mansioni, orario, compenso, luogo e direttive. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'INPS non ha svolto difese. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame; la Corte però esclude la fondatezza delle censure così prospettate o la loro sindacabilità in cassazione nei limiti dedotti.
art. 97 Cost.
La disciplina dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza non è ritenuta applicabile alla cancellazione dagli elenchi agricoli, perché la fattispecie non riguarda attività amministrativa discrezionale in senso stretto.
La Corte esclude che la cancellazione dagli elenchi agricoli sia soggetta al regime generale di motivazione degli atti amministrativi invocato dal ricorrente.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su chi agisce: il lavoratore che chieda l'iscrizione o la prestazione previdenziale deve provare l'effettività del rapporto di lavoro agricolo subordinato, la sua durata e la sua natura onerosa quando l'ente ne contesti l'esistenza.
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9
È richiamato come conferma del potere dell'ente previdenziale di disconoscere il rapporto di lavoro a seguito di controllo e, quindi, della correlata prova a carico del lavoratore.
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
Viene richiamato come fonte originaria della disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura.
d.l. n. 7 del 1970 convertito nella L. n. 83 del 1970
È menzionato come intervento di riforma della disciplina degli elenchi e degli organi deputati alla loro compilazione.
È richiamato quale riforma del sistema dei ricorsi amministrativi in materia agricola.
È richiamato per la soppressione dello SCAU.
art. 9-sexies D.L. 1/10/1996 n. 510 conv. nella L. n. 608/1996
È richiamato per il subentro dell'INPS allo SCAU nella materia.
È invocato nel quarto motivo in tema di capitoli di prova testimoniale, ma la Corte conferma la valutazione di genericità operata dal giudice di merito.
È invocato nel quarto motivo per i poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte non ravvisa violazione perché la valutazione della prova testimoniale è stata congruamente motivata.
È invocato per i poteri istruttori officiosi, ma la Corte non ne desume un obbligo di sanare capitoli di prova totalmente generici.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione ha funzione meramente ricognitiva e probatoria: quando l'ente previdenziale contesti, a seguito di accertamenti ispettivi, l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, il lavoratore che invoca l'iscrizione o la prestazione previdenziale deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto.
- I verbali ispettivi e gli atti provenienti dalla pubblica amministrazione non hanno valore di prova legale piena sulla sussistenza del rapporto di lavoro, ma costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri risultanti di causa.
- La disciplina generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi e dei principi di buon andamento non si applica automaticamente agli atti di cancellazione dagli elenchi agricoli, quando la controversia riguarda l'accertamento dell'effettività del rapporto di lavoro e non un potere discrezionale amministrativo.
- La valutazione sulla specificità e ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale è un apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo se logicamente o giuridicamente viziato; non può essere sostituita da una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Non integra violazione dei poteri istruttori del giudice il mancato recupero di capitoli di prova assolutamente generici, specie quando manchino indicazioni essenziali sui fatti costitutivi della pretesa, quali mansioni, orario, compenso, luogo di lavoro e soggetto impartente le direttive.
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