Cassazione Civile, Ordinanza n. 10441/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di un avvocato, a seguito di indagini finanziarie estese anche al coniuge, da cui erano emerse movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. In sede di merito il contribuente otteneva l’annullamento quasi integrale dell’atto, salvo un assegno circolare di euro 1.705. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto violazione degli artt. 1351, 1372, 2702 e 2704 c.c., sostenendo che la somma di euro 53.000, qualificata come imponibile Irpef, non potesse essere sottratta a tassazione perché il preliminare di compravendita e la documentazione a supporto non avrebbero avuto data certa e non sarebbe stata provata l’effettiva consegna della somma come caparra confirmatoria per l’acquisto di un immobile; (2) ha dedotto violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la motivazione della sentenza d’appello fosse generica nel ritenere provato che gli importi recuperati a tassazione non fossero riconducibili all’attività professionale del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente, inclusi il contratto preliminare, l’estratto conto bancario con data e causale del versamento e la copia dell’assegno. La Corte ha inoltre chiarito che non esiste una regola per cui gli atti idonei a giustificare un incasso siano opponibili al fisco solo se muniti di data certa ex art. 2704 c.c.; ciò che conta è la genuinità e attendibilità della documentazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, avendo la CTR esaminato analiticamente le movimentazioni contestate e motivato in modo congruo la loro non riferibilità all’attività professionale, salvo l’importo di euro 1.705. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; è stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo inammissibile la censura perché diretta a contestare un accertamento di fatto sulla prova della caparra confirmatoria.
richiamato nel primo motivo; la Corte non vi ha dato una lettura specifica, poiché ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che la questione decisiva non era la forza probatoria astratta del documento, bensì la sua genuinità e attendibilità nel complesso del materiale istruttorio.
la Corte ha affermato che non esiste una norma che imponga, nel contenzioso tributario, l’opponibilità al fisco solo di atti muniti di data certa; la data certa è solo un elemento utile a dimostrare l’anteriorità e la genuinità del documento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo in relazione alla presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie e alla loro possibile giustificazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché rivolta contro l’apprezzamento di merito.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha operato una nuova valutazione dell’onere probatorio, limitandosi a rilevare che la CTR aveva esaminato specificamente le movimentazioni contestate.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà il merito della valutazione delle prove.
richiamato quale norma sull’onere della prova; la Corte ha implicitamente confermato che il contribuente aveva assolto l’onere di dimostrare la diversa provenienza delle somme mediante documentazione ritenuta attendibile dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della doglianza di violazione di legge; la Corte ha qualificato i motivi come inammissibili perché miravano a un riesame del fatto.
richiamato per la memoria difensiva depositata dal controricorrente in vista dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in coordinamento con il comma 1 quater per il regime del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la prova della provenienza non imponibile di una somma può essere fornita con qualunque elemento documentale idoneo a dimostrarne in modo attendibile la causa concreta, senza che sia richiesta in via assoluta la data certa ex art. 2704 c.c. per ogni documento prodotto.
- La data anteriore alla verifica fiscale è un indice di genuinità e affidabilità della documentazione, ma non rappresenta un requisito autonomo e imprescindibile di opponibilità al fisco; ciò che rileva è la valutazione complessiva di veridicità, non alterazione e coerenza degli atti.
- Quando la CTR esamina puntualmente le singole movimentazioni bancarie contestate e motiva in modo logicamente coerente la loro diversa provenienza, la censura di legittimità che miri a contestare tale apprezzamento è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione del merito.
- L’onere di giustificare le movimentazioni bancarie può ritenersi assolto se il contribuente produce documenti oggettivamente coerenti con la causale addotta e il giudice di merito li ritiene attendibili all’esito di un apprezzamento insindacabile in cassazione.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto e delle prove.
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