Cassazione Civile, Ordinanza n. 09700/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del loro diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Firenze, terza fascia, per le classi concorsuali della scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo che il diploma magistrale fosse titolo abilitante, ma che la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE avesse definitivamente chiuso l'accesso a chi non avesse presentato domanda entro l'anno scolastico 2007/2008, salvo eccezioni non riferibili ai ricorrenti. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 605, l. 296/2006, delle preleggi e dell'art. 3 Cost., assumendo che la norma non volesse escludere chi fosse già abilitato alla data di entrata in vigore; 2) violazione di varie norme civilistiche, costituzionali e amministrative, oltre a principi di non discriminazione e legittimo affidamento, sostenendo che la prassi della P.A. avesse impedito una tempestiva ed efficace domanda di inserimento e che il diploma magistrale fosse comunque titolo idoneo; 3) questione di legittimità costituzionale delle norme che avevano chiuso l'accesso alle GAE, ove interpretate nel senso sfavorevole adottato dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il rigetto delle domande fosse corretto, sia pure per una motivazione diversa da quella adottata dalla Corte d'appello: il solo possesso del diploma magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE. Conseguentemente ha disposto la correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso la rilevanza delle censure sulla pretesa decadenza per mancata domanda, perché una volta negato il diritto originario all'inserimento tali questioni diventano irrilevanti. Ha ritenuto infondata anche la prospettata efficacia erga omnes dell'annullamento del decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo, precisando che un annullamento può rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non far nascere un diritto soggettivo prima insussistente. Nulla è stato statuito sulle spese per mancanza di difese svolte dal Ministero.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 1, comma 605, lett. c), l. 296/2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendo l'accesso ai soggetti non già inseriti nei termini previsti, salvo eccezioni tassative
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della volontà del legislatore
art. 11 preleggi
richiamato sotto il profilo della irretroattività della legge
art. 3 Cost.
invocato come parametro di legittimità della disciplina
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno di un'interpretazione secondo buona fede
richiamato dalla parte ricorrente
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della correttezza e buona fede
richiamato dalla parte ricorrente
d.P.R. 25 marzo 2014
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina delle graduatorie
artt. 3, 4, 24, 35, 36, 51 e 97 Cost.
richiamati come parametri costituzionali invocati dai ricorrenti
art. 1, comma 7, d.P.R. 18 ottobre 2006
richiamato dalla parte ricorrente
art. 9, comma 20, d.l. 70/2011, conv. l. 106/2011
richiamato dalla parte ricorrente
art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998
la Corte ribadisce che riconosce il valore legale e abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 1997/98 per l'insegnamento, ma non attribuisce da solo il titolo sufficiente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
ha consentito la trattazione in camera di consiglio
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non integra, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
- Quando il dispositivo di rigetto della domanda è conforme a diritto, la Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- Se la Corte esclude l'esistenza originaria del diritto azionato, risultano irrilevanti le censure che investono la sola pretesa decadenza o tardività dell'istanza amministrativa.
- La deduzione della illegittimità costituzionale di una norma non costituisce, di per sé, un motivo di ricorso per violazione di legge, poiché presuppone la corretta interpretazione della norma e il contrasto con la Costituzione.
- L'annullamento di un atto amministrativo o regolamentare può rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non può creare ex novo un diritto soggettivo non previsto dalla legge.
- L'interpretazione delle clausole che "fanno salvi" determinati inserimenti nelle graduatorie deve essere rigorosamente aderente al testo e alla ratio della disposizione, senza estenderne l'ambito oltre le eccezioni tassativamente indicate.
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