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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24153/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio ha recuperato IVA, IRES, IRAP e sanzioni nei confronti di una società. La pretesa fiscale era fondata su studi di settore, inseriti in un quadro di accertamento analitico-induttivo, nel quale la CTR aveva valorizzato gravi incongruenze e una marcata antieconomicità della gestione, tra cui la sproporzione tra il reddito dei dipendenti e quello dichiarato dalla società. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e della L. n. 146/1998, sostenendo che la CTR avesse ritenuto legittimo l'accertamento induttivo sulla base del solo scostamento dagli studi di settore; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata l'asserita insufficienza della motivazione dell'atto impositivo e delle prove offerte per vincere la presunzione derivante dagli studi di settore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dietro la denuncia di violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; ha inoltre ribadito che gli studi di settore, dopo il contraddittorio con il contribuente, possono integrare presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento, e che nel caso concreto l'atto non era fondato solo sullo scostamento dagli studi, ma anche su ulteriori elementi sintomatici di antieconomicità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma proponeva una diversa valutazione complessiva del materiale probatorio; inoltre operava la preclusione della doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera critica alla valutazione del quadro probatorio.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di presupposti presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche valorizzando elementi ulteriori rispetto allo scostamento da studi di settore.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Gli studi di settore, nel contesto del contraddittorio con il contribuente, possono fondare presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento tributario.

  • L. n. 146 del 1998

    Richiamata insieme alla disciplina degli studi di settore come base normativa del procedimento di accertamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombente è tenuta, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, lo scostamento dagli studi di settore può costituire un valido elemento presuntivo, ma la tenuta dell'accertamento va valutata insieme agli ulteriori indizi che evidenzino antieconomicità o incongruenze della gestione.
  • Quando il ricorso per cassazione censura la motivazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge, esso è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la contestazione della sufficienza o della logicità della motivazione nel suo complesso.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per superare la preclusione sull'omesso esame del fatto decisivo.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente sorretto da una pluralità di elementi presuntivi, senza che sia necessario che il solo scostamento dagli studi di settore costituisca l'unico fondamento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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