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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società immobiliare e sui conti correnti della società, del socio accomandatario/amministratore e dell'altra socia, emersero versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. L'Ufficio emise accertamento ai fini IRAP e IVA per l'anno 2001, presumendo ricavi e maggior imponibile sulla base dei movimenti bancari, ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 51 del DPR n. 633/1972. In primo e secondo grado i contribuenti ottennero ragione, sostenendo che i movimenti erano riferibili alle attività professionali personali dei soci e non alla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni da indagini bancarie e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento fondato sui conti della società e dei soci e che la prova contraria non era stata fornita in modo analitico e rigoroso.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: nel giudizio di appello non era stato rispettato il litisconsorzio necessario/processuale, poiché la controversia riguardava inscindibilmente società e soci, mentre l'appello era stato notificato solo alla società, pur essendosi poi costituita anche la socia pretermessa. In materia di accertamenti tributari riferiti a società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in caso di omissione, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. La mancata integrazione ha determinato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida nel merito, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 del DPR n. 600 del 1973

    Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di ricavi/compensi se il contribuente non indica il beneficiario o non prova che le somme non sono fiscalmente rilevanti; la prova contraria deve essere analitica e rigorosa.

  • art. 33 del DPR n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all'art. 32 quale base normativa delle indagini bancarie e della presunzione di maggior reddito.

  • art. 51 del DPR n. 633 del 1972

    Norma richiamata per l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie anche ai fini IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova a carico del contribuente che contesti la presunzione bancaria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulle presunzioni semplici e sul ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sui requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

  • art. 331 c.p.c.

    In caso di impugnazione non notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la sua omissione determina nullità del giudizio di appello.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
  • Se in appello non sono stati evocati tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; in mancanza, il giudizio di secondo grado e la sentenza sono nulli, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
  • L'inscindibilità della controversia può sussistere anche quando l'Ufficio emetta un unico atto di accertamento per più imposte fondato su elementi comuni, come IVA e altre imposte, impedendo una decisione limitata ad alcune soltanto delle parti.
  • Le presunzioni da indagini bancarie richiedono una prova contraria specifica e analitica del contribuente circa la riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già contabilizzate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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