Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società immobiliare e sui conti correnti della società, del socio accomandatario/amministratore e dell'altra socia, emersero versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. L'Ufficio emise accertamento ai fini IRAP e IVA per l'anno 2001, presumendo ricavi e maggior imponibile sulla base dei movimenti bancari, ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 51 del DPR n. 633/1972. In primo e secondo grado i contribuenti ottennero ragione, sostenendo che i movimenti erano riferibili alle attività professionali personali dei soci e non alla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni da indagini bancarie e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento fondato sui conti della società e dei soci e che la prova contraria non era stata fornita in modo analitico e rigoroso.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: nel giudizio di appello non era stato rispettato il litisconsorzio necessario/processuale, poiché la controversia riguardava inscindibilmente società e soci, mentre l'appello era stato notificato solo alla società, pur essendosi poi costituita anche la socia pretermessa. In materia di accertamenti tributari riferiti a società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in caso di omissione, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. La mancata integrazione ha determinato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida nel merito, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 del DPR n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di ricavi/compensi se il contribuente non indica il beneficiario o non prova che le somme non sono fiscalmente rilevanti; la prova contraria deve essere analitica e rigorosa.
art. 33 del DPR n. 600 del 1973
Richiamato insieme all'art. 32 quale base normativa delle indagini bancarie e della presunzione di maggior reddito.
art. 51 del DPR n. 633 del 1972
Norma richiamata per l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie anche ai fini IVA.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova a carico del contribuente che contesti la presunzione bancaria.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulle presunzioni semplici e sul ragionamento inferenziale.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sui requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
In caso di impugnazione non notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la sua omissione determina nullità del giudizio di appello.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- Se in appello non sono stati evocati tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; in mancanza, il giudizio di secondo grado e la sentenza sono nulli, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- L'inscindibilità della controversia può sussistere anche quando l'Ufficio emetta un unico atto di accertamento per più imposte fondato su elementi comuni, come IVA e altre imposte, impedendo una decisione limitata ad alcune soltanto delle parti.
- Le presunzioni da indagini bancarie richiedono una prova contraria specifica e analitica del contribuente circa la riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
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