Cassazione Civile, Ordinanza n. 28081/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di rettifica/tassazione relativo all’anno d’imposta 1995, fondato sull’accertamento di maggior reddito in capo a una società in accomandita semplice e sulla conseguente imputazione pro quota del reddito alla socia accomandante. La contribuente aveva contestato di essere a conoscenza della qualità di socia, di non averla assunta e di non aver ricevuto comunicazioni; il primo grado le aveva dato ragione, ma l’appello aveva riformato la decisione confermando la ripresa a tassazione. Nel giudizio di legittimità, instaurato dall’erede della contribuente, si deducevano due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c. e dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la socia accomandante sarebbe estranea alla pretesa fondata su maggior reddito occulto della società, anche per il divieto di ingerirsi nell’amministrazione societaria; (2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa/insufficiente motivazione sulla definitività della notifica dell’atto impositivo alla società in accomandita semplice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché conforme all’orientamento costante secondo cui, ai fini IRPEF, la presunzione di imputazione pro quota dei redditi delle società di persone opera anche per il socio accomandante in caso di utili non contabilizzati, trattandosi di reddito personale del socio indipendentemente dalla percezione effettiva e dalla mancata iscrizione in bilancio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché volto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio; quanto al vizio motivazionale, ha richiamato il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e il criterio del "minimo costituzionale", limitando il sindacato di legittimità alle sole anomalie motivazionali radicali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura ex n. 3 è stata prospettata per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione impugnata era coerente con la disciplina sull’imputazione dei redditi delle società di persone.
È stato invocato per sostenere l’estraneità del socio accomandante alla gestione e quindi alla pretesa fiscale; la Corte ha però ribadito che tale limitazione non impedisce l’imputazione fiscale pro quota del reddito di partecipazione.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La presunzione legale di imputazione pro quota dei redditi delle società di persone si applica anche al socio accomandante, pure quando si accertino utili non iscritti in bilancio; il reddito di partecipazione è personale del socio a prescindere dall’effettiva percezione.
art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Richiamato come disposizione antecedente e sostanzialmente corrispondente alla regola vigente sull’imputazione dei redditi delle società di persone ai soci.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformato, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza motivazionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È la norma che ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di cassazione sulla motivazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riforma del vizio di motivazione in cassazione.
art. 12 preleggi
Richiamato quale canone ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IRPEF, il reddito prodotto da una società di persone è imputato pro quota a ciascun socio anche quando si tratti di utili occultati o non iscritti in bilancio; la percezione effettiva non è elemento necessario dell’imposizione in capo al socio.
- La qualità di socio accomandante non esclude l’imputazione fiscale del reddito di partecipazione, perché la limitazione legale ai poteri gestori non incide sulla regola tributaria di trasparenza della società di persone.
- Il socio può far valere in sede civile i propri diritti verso la società per il recupero della quota di utili, ma tale profilo non impedisce l’accertamento fiscale del reddito in capo al socio stesso.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale che integri una violazione costituzionalmente rilevante; non è consentita una mera critica alla sufficienza o alla tenuta persuasiva della motivazione.
- Quando la censura richiede una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile in sede di legittimità.
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