Cassazione Civile, Ordinanza n. 10569/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione una perdita su crediti ritenuta indeducibile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 e nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione; (3) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, nullità del procedimento o della sentenza per inesistenza della motivazione e violazione o falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997. Nel frattempo il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; analoga istanza è stata formulata dall'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con pagamento delle somme dovute e conseguente perfezionamento della domanda. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale richiamata per i casi di definizione delle pendenze tributarie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per vizi motivazionali o processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dal ricorrente come norma violata in relazione all'avviso di accertamento impugnato.
art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dal ricorrente come norma violata con riferimento alla deducibilità della perdita su crediti.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto sostanziale.
La Corte ne valorizza l'idoneità a definire agevolmente la pendenza tributaria, con perfezionamento mediante pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
È norma espressamente richiamata quale fondamento generale dell'estinzione del giudizio per definizione della lite o cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
"Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
Regola la disciplina delle spese nei casi di definizione agevolata, ponendole a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio, la controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura legislativamente prevista di definizione agevolata e risulta il perfezionamento tramite pagamento delle somme dovute, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere opera come principio generale anche nel processo tributario, essendo espressamente contemplata dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Quando sopravviene una definizione agevolata che assorbe l'oggetto del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e dichiara l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →