Cassazione Civile, Ordinanza n. 10176/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di maggiore imposta (IRPEG) versata per l'anno 2004, deducendo di non aver potuto sottrarre l'IRAP dall'imponibile e lamentando, in sostanza, l'illegittimità del meccanismo impositivo e la mancata applicazione di una pronuncia costituzionalmente orientata che avrebbe dovuto portare alla restituzione di quanto pagato in eccesso. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost., ma la censura finiva per investire anche il rigetto della questione di legittimità costituzionale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la commissione d'appello non aveva riconosciuto il rimborso dell'imposta versata in eccesso per l'indeducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEG.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile nella parte in cui si risolveva nella critica alla mancata rimessione alla Corte costituzionale, e comunque infondato perché la questione di legittimità costituzionale dell'IRAP e della disciplina sulla sua deducibilità era già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha richiamato la disciplina sopravvenuta che prevede la deducibilità forfettaria parziale dell'IRAP e ha osservato che, per verificare in concreto se e in quale misura spettasse il rimborso, occorreva un accertamento in fatto sui singoli periodi d'imposta. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al giudice di merito per i necessari accertamenti e la eventuale quantificazione del rimborso.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro di censura, ma la Corte esclude che la valutazione del giudice di merito sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sia di per sé sindacabile in cassazione.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge; la Corte precisa che le censure devono essere leggibili e qualificabili anche se articolate in modo non perfettamente distinto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
Norma istitutiva dell'IRAP richiamata per sostenere l'indeducibilità del tributo e la pretesa di un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Richiamato come fonte della deducibilità forfettaria parziale dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi, nei limiti indicati dalla disciplina sopravvenuta.
art. 2, comma 1, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato per affermare che la disciplina retroattiva sulla deducibilità opera solo entro i limiti temporali e decadenziali indicati dalla giurisprudenza.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È il termine decadenziale di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, rilevante per stabilire se la disciplina sopravvenuta sia applicabile.
art. 6, comma 3, d.l. n. 185 del 2008
L'istanza telematica prevista da questa disposizione non è necessaria, per i contribuenti che avevano già presentato tempestiva istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ai fini del riconoscimento del rimborso.
Massime di principio
- La deducibilità parziale dell'IRAP dalle imposte sui redditi è frutto di una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile in cassazione se non manifestamente irragionevole o arbitraria.
- La questione di legittimità costituzionale ritenuta non manifestamente infondata dal giudice di merito non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione, salvo che la censura investa in realtà la norma sostanziale applicata.
- In tema di rimborso per mancata deduzione dell'IRAP, la disciplina sopravvenuta va coordinata con il termine decadenziale per l'istanza di rimborso: la spettanza del rimborso dipende anche dalla tempestività della domanda.
- L'istanza telematica prevista dalla normativa speciale sull'IRAP ha funzione meramente comunicativa/quantificatoria e non è condizione necessaria al rimborso quando il contribuente abbia già presentato tempestiva domanda ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Quando la controversia riguarda la concreta misura del rimborso per deducibilità parziale dell'IRAP, il giudice di merito deve verificare in fatto i singoli periodi d'imposta e quantificare l'importo eventualmente spettante.
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