Cassazione Civile, Ordinanza n. 15881/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha assoggettato a imposta proporzionale di registro, nella misura del 9%, una procura a vendere redatta da un notaio. Il giudice tributario di primo grado e la corte regionale hanno ritenuto legittima la pretesa fiscale e hanno rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il notaio ha proposto quattro motivi: 1) deduceva l'insufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione, in particolare quanto alla base imponibile; 2) sosteneva che l'atto fosse una mera procura speciale a vendere, senza un vero mandato sottostante, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 33 d.P.R. 131/1986; 3) richiamava un successivo atto di rettifica che aveva inserito l'obbligo di rendiconto, sostenendo che tale rettifica dovesse valere retroattivamente e che dunque mancasse il presupposto per la tassazione in misura proporzionale; 4) denunciava la nullità della sentenza d'appello per avere qualificato come domanda nuova, e quindi inammissibile, la censura sulla determinazione della base imponibile, nonostante essa fosse già stata proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendoli infondati. Ha invece accolto il quarto motivo, osservando che la questione sulla determinazione della base imponibile e sulla motivazione dell'avviso era già stata introdotta in primo grado e riproposta in appello, sicché non poteva essere qualificata come domanda nuova. Per tale profilo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel primo motivo come norma violata in relazione alla motivazione dell'avviso di liquidazione
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione dell'atto amministrativo tributario
art. 54 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel primo motivo
artt. 52 e 53 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamati nel primo motivo
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo in tema di garanzie difensive nel procedimento tributario
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma del processo tributario
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione; le rettifiche successive, se modificative, costituiscono nuovi atti autonomamente tassabili
art. 33 d.P.R. n. 131 del 1986
il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta prevista per l'atto per il quale è stato conferito
richiamato nel secondo motivo
richiamato nel terzo motivo
artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ha escluso che fosse nuova la domanda sulla base imponibile, poiché già introdotta in primo grado e riproposta in appello
richiamato nel corpo motivazionale per distinguere procura e mandato
richiamato per affermare che la forma scritta riguarda la procura, non il mandato con rappresentanza a vendere immobili
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere nettamente tra motivazione dell'avviso di liquidazione e prova della pretesa impositiva: l'atto è valido se la motivazione consente di comprendere la pretesa, anche per relationem, senza che in esso debbano essere già contenuti tutti i mezzi di prova.
- In sede di legittimità l'interpretazione del negozio compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo nei limiti di legge; se il giudice di merito accerta che una procura a vendere è assistita da un sottostante rapporto di mandato, tale apprezzamento non può essere sostituito da una diversa lettura del fatto negoziale.
- La distinzione tra procura e mandato implica che la procura attribuisce il potere di rappresentanza, mentre il mandato regola il rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; l'assenza della firma del mandatario nell'atto di conferimento della procura non esclude, di per sé, l'esistenza di un mandato.
- Ai fini dell'imposta di registro, gli atti di rettifica o integrazione che modifichino gli effetti giuridici dell'atto originario non retroagiscono automaticamente sul trattamento fiscale del primo atto, ma costituiscono nuovi atti autonomamente tassabili.
- Nel giudizio tributario non è domanda nuova, in appello, la riproposizione di una censura già contenuta nel ricorso introduttivo, anche se sviluppata con diversa argomentazione giuridica, purché resti immutato il nucleo sostanziale della contestazione e il petitum originario sulla debenza del tributo.
- L'eccezione di novità in appello presuppone una vera modificazione della causa petendi, idonea a introdurre un diverso tema di indagine e una pretesa sostanzialmente nuova rispetto a quella già controversa in primo grado.
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