Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare della società somministratrice per il saldo del corrispettivo dovuto dall’utilizzatore in base a un contratto di somministrazione di personale. L’utilizzatore ha proposto opposizione deducendo l’inadempimento del somministratore, in particolare per il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori somministrati, e ha eccepito in compensazione un proprio credito di rivalsa verso il somministratore ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015, per aver egli stesso soddisfatto i crediti dei lavoratori. In primo grado l’opposizione è stata accolta solo in parte, revocando il decreto ingiuntivo e compensando il debito dell’opponente ex art. 56 l.fall. fino a concorrenza di una somma residua. In appello la curatela ha contestato sia la compensazione sia il rigetto dell’eccezione di inadempimento; l’utilizzatore ha riproposto questioni su Fondo di Garanzia INPS e nullità del contratto di somministrazione per mancata prestazione del deposito cauzionale previsto dalla disciplina dell’autorizzazione all’attività. In Cassazione l’utilizzatore ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulla somministrazione e della solidarietà, sostenendo che i crediti di corrispettivo non sarebbero azionabili dalla somministratrice perché spettanti ai lavoratori; 2) violazione dell’art. 1460 c.c., lamentando che il grave inadempimento del somministratore avrebbe dovuto paralizzare la domanda di pagamento; 3) omessa pronuncia sull’accollo da parte del Fondo di Garanzia INPS; 4) omessa pronuncia e violazione di norme sulla nullità del contratto per mancato deposito cauzionale/fideiussione. La curatela ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l’eccezione di compensazione non fosse proponibile nel giudizio ordinario ma solo in sede di accertamento del passivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’utilizzatore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela. Ha confermato che, nel rapporto commerciale tra somministratore e utilizzatore, l’inadempimento del somministratore verso i lavoratori non paralizza di per sé il diritto della curatela a ottenere il corrispettivo per il servizio reso, salvo che l’inadempimento investa le prestazioni dedotte nel contratto di somministrazione. Ha inoltre ribadito che l’eccezione di compensazione può essere proposta dal convenuto nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, senza necessità di preventiva ammissione al passivo, purché si resti nel campo dell’eccezione riconvenzionale e non si introduca una domanda riconvenzionale. Sono state dichiarate compensate integralmente le spese di legittimità, con raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La norma viene letta come fonte di tutela rafforzata dei lavoratori somministrati e di responsabilità solidale dell’utilizzatore in caso di inadempimento del somministratore, con un autonomo diritto di rivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore; tale disciplina non trasforma però il rapporto commerciale in un rapporto sinallagmatico dipendente dall’adempimento verso i lavoratori.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento opera solo quando le prestazioni sono tra loro interdipendenti nel medesimo rapporto sinallagmatico; non può essere estesa a rapporti distinti solo funzionalmente collegati, come il rapporto commerciale di somministrazione rispetto al rapporto di lavoro con i prestatori.

  • art. 56 l.fall.

    L’eccezione di compensazione può essere fatta valere dal terzo convenuto in sede ordinaria dal curatore per paralizzare la pretesa della massa, senza necessità di preventiva ammissione del controcredito al passivo, purché non si chieda una pronuncia costitutiva o di condanna autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di omessa pronuncia, ma la Corte dichiara inammissibili le censure per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato nei motivi, ma la decisione si fonda soprattutto sull’onere della parte ricorrente di indicare e trascrivere gli atti processuali necessari a supportare le censure di omessa pronuncia e nullità.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato a sostegno dell’eccezione di nullità del contratto, ma la Corte lo considera nei limiti del rilievo officioso della nullità, subordinato all’allegazione e acquisizione dei fatti costitutivi in giudizio.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i relativi fatti siano già entrati nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni; non può essere costruita su fatti nuovi non allegati in primo grado.

  • art. 5, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003

    "a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro"

    La violazione dell’obbligo di deposito cauzionale viene evocata come causa di nullità del contratto di somministrazione, ma la Corte dichiara inammissibile la censura perché fondata su un fatto costitutivo non adeguatamente allegato nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti in cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato in relazione al meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di somministrazione di lavoro, il collegamento negoziale tra rapporto commerciale e rapporto di lavoro ha funzione di tutela del lavoratore, ma non elimina la distinzione tra i due piani: l’inadempimento del somministratore verso i lavoratori non impedisce, di regola, la pretesa del corrispettivo da parte del somministratore verso l’utilizzatore se la prestazione di messa a disposizione del personale è stata eseguita.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni invocate in giudizio; non può essere utilmente opposta quando si voglia traslare l’inadempimento di un rapporto distinto, ancorché funzionalmente collegato, sul diverso rapporto commerciale.
  • Nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento senza dover prima insinuare quel credito al passivo, purché si limiti a un’eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la domanda e non proponga una domanda riconvenzionale autonoma.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già acquisiti al giudizio di merito; non è consentito introdurre in cassazione una nullità fondata su fatti nuovi non specificamente allegati e provati nei gradi di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto con specificità, indicando puntualmente gli atti processuali in cui la questione è stata effettivamente devoluta al giudice di merito; il giudice di legittimità non è tenuto a una ricerca autonoma negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione di lavoroInadempimentoCompensazioneAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.