Cassazione Civile, Ordinanza n. 15306/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2011, poi esteso in sede di merito anche alle annualità IMU successive richiamate nel giudizio. L'ente sanitario, originariamente ricorrente in primo grado, contestava l'imposizione su un immobile destinato a ex ospedale, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione per gli immobili utilizzati per finalità istituzionali; il giudice tributario di primo grado riconosceva una riduzione del 50% dell'imposta e l'esclusione delle sanzioni. In appello, il Comune di Soave censurava la decisione lamentando, con tre motivi, motivazione apparente della sentenza regionale, erronea applicazione della riduzione per fabbricati inagibili/inabitabili e illegittima disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'ente sanitario proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione della norma sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, per il mancato riconoscimento dell'esenzione sulle annualità 2012-2015. Prima della decisione, il Comune ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate in base all'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come norma sulla necessaria motivazione della sentenza
richiamato in tema di contenuto della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come vizio denunciato per nullità della sentenza
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
norma invocata per contestare la riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili
richiamato per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
norma invocata nel ricorso incidentale per l'esenzione IMU degli immobili dell'ente sanitario
base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto l'ulteriore importo del contributo unificato
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel giudizio di merito quale base dell'esenzione ICI per determinati immobili degli enti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate secondo l'accordo tra le parti, ove tale accordo risulti dagli atti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso principale viene rinunciato e il giudizio si estingue, non viene esaminata la fondatezza dei motivi di ricorso principale o incidentale, salvo diverse questioni processuali che non emergano dal testo.
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