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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15306/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2011, poi esteso in sede di merito anche alle annualità IMU successive richiamate nel giudizio. L'ente sanitario, originariamente ricorrente in primo grado, contestava l'imposizione su un immobile destinato a ex ospedale, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione per gli immobili utilizzati per finalità istituzionali; il giudice tributario di primo grado riconosceva una riduzione del 50% dell'imposta e l'esclusione delle sanzioni. In appello, il Comune di Soave censurava la decisione lamentando, con tre motivi, motivazione apparente della sentenza regionale, erronea applicazione della riduzione per fabbricati inagibili/inabitabili e illegittima disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'ente sanitario proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione della norma sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, per il mancato riconoscimento dell'esenzione sulle annualità 2012-2015. Prima della decisione, il Comune ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate in base all'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate secondo l'accordo tra le parti, ove tale accordo risulti dagli atti.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso principale viene rinunciato e il giudizio si estingue, non viene esaminata la fondatezza dei motivi di ricorso principale o incidentale, salvo diverse questioni processuali che non emergano dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImposte localiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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