Cassazione Penale, Sentenza n. 19642/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/07/2017 della Corte d'Appello di Bologna che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente, allora detenuto, sosteneva di aver ottemperato alla richiesta di integrazione documentale mediante autocertificazione trasmessa per il tramite della Direzione della Casa Circondariale (PEC del 27/04/2017 e trasmissione alla Corte il 30/06/2016), ma la Corte aveva ritenuto mancante nel fascicolo l'integrazione e aveva dato peso all'attestazione di mancato deposito del Cancelliere e all'assenza di timbri di congiunzione tra la nota trasmittente e l'autocertificazione. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, violazione del diritto al contraddittorio per questioni rilevate d'ufficio, errata valutazione della prova documentale (stampa della PEC e copia informatica), indebita utilizzazione di documenti acquisiti d'ufficio senza comunicazione, e mancata applicazione dell'art. 123 c.p.p. (efficacia degli atti consegnati al Direttore dell'istituto per il detenuto).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti esposti, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative all'applicabilità del rito e al potere del giudice di chiedere integrazioni (art. 79 DPR 115/02 è legittimo), ma ha censurato la decisione del giudice di merito che si è eccessivamente ancorato a formalismi (mancanza di timbro di congiunzione, attestazione del Cancelliere) senza adeguatamente accertare, anche alla luce dell'art. 123 c.p.p., se la dichiarazione-del-detenuto fosse stata effettivamente consegnata tramite la Direzione del carcere. La Corte ha ritenuto che il difensore aveva provato la trasmissione dalla Direzione e che il giudice avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti o valutare correttamente la prova documentale (stampa PEC, copia informatica) e la protezione offerta al detenuto da possibili disservizi nella trasmissione.
Norme richiamate
DPR 30/05/2002 n.115, art. 79, comma 3
"3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato"
Consente al giudice di richiedere integrazioni documentali entro un termine; la Corte conferma la legittimità di tale richiesta e che il termine può avere natura ordinatoria per evitare stallo procedimentale.
DPR 30/05/2002 n.115, art. 94, comma 1
Prevede che, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art.79, la stessa possa essere sostituita dall'autocertificazione del richiedente; la Corte riconosce che l'autocertificazione è strumento valido quando la produzione materiale è impossibile.
Codice di procedura penale, art. 123 (disp. att.)
"l'imputato detenuto o internato in un istituto [ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria"
Tutela il detenuto: la consegna di atti al direttore dell'istituto produce efficacia come se l'atto fosse ricevuto direttamente dall'autorità giudiziaria; eventuali disservizi nella trasmissione non devono gravare sul detenuto.
"fa piena prova dei fatti in essa rappresentati"
La stampa di un messaggio di PEC (o documento informatico) fa piena prova dei fatti rappresentati fino a querela di falso; il giudice non può privare di pieno valore probatorio la stampa della PEC senza specifico disconoscimento.
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 22, comma 3
"le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ... hanno la stessa efficacia probatoria degli originali ... se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"
La copia per immagine (o copia informatica) gode di presunzione di conformità all'originale e ha efficacia probatoria finché non viene espressamente disconosciuta.
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Il giudice, quando rileva questioni d'ufficio che incidono sul merito, è tenuto a garantire il contraddittorio; mancanza di garanzia può integrare vizio di nullità.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice deve fondare la decisione sulle prove offerte dalle parti o dal pubblico ministero; la Corte censura l'uso di documenti non prodotti dalle parti senza adeguata comunicazione/accesso al contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 702-bis e ss.
Disciplina il rito sommario di cognizione richiamato per le opposizioni e per le fasi procedurali speciali; la Corte ha ritenuto che il richiamo al rito speciale non esclude l'applicazione di regole penali di incidentalità quando la vicenda è connessa al processo penale.
Regola il gravame avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rinvia a procedure speciali e coordina con il rito applicabile.
Codice di procedura civile, artt. 87 disp. att.
Prevede modalità di comunicazione e deposito dei documenti e l'obbligo di comunicare alle parti i documenti prodotti; l'acquisizione di documenti in cancelleria senza comunicazione alle parti può ledere il contraddittorio.
Massime di principio
- La richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art.79 DPR 115/02 è legittima; tuttavia il giudice deve tener conto delle oggettive difficoltà del detenuto e degli strumenti di tutela previsti (art.123 c.p.p.).
- La consegna al direttore dell'istituto di documenti/istanze da parte del detenuto produce efficacia come se fossero ricevuti dall'autorità giudiziaria; eventuali disservizi di trasmissione non possono essere fatti gravare sul detenuto.
- La stampa della PEC e le copie informatiche godono di piena prova (art.2712 c.c.) e presunzione di conformità all'originale (art.22 CAD) fino a disconoscimento; il giudice non può semplicisticamente negare efficacia probatoria per assenza di timbri di congiunzione.
- Se il giudice rileva questioni d'ufficio rilevanti per la decisione, deve garantire il contraddittorio offrendo alle parti la possibilità di prendere posizione (art.101 c.p.c.); il mancato contraddittorio può determinare annullamento.
- Documenti acquisiti d'ufficio dalla cancelleria e utilizzati per la decisione devono essere portati a conoscenza delle parti; il loro impiego senza comunicazione può violare l'art.115 c.p.c. e il principio del contraddittorio.
- Nei procedimenti incidentali relativi al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito penale occorre coordinare le regole della procedura speciale con le garanzie e le norme del processo penale principale; la conformità tecnica del rito non esclude le tutele penali specifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19594/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2023 del 10/05/2023
- Sentenza penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →