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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19598/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di non concedere la non menzione della condanna (art. 175 c.p.). Il difensore deduceva violazione di legge per il diniego, sostenendo che la non menzione ha funzione di emenda e favorisce la risocializzazione, senza le connotazioni di prevenzione generale proprie della sospensione condizionale; censurava riferimenti alla gravità del fatto e a segnalazioni di polizia ritenute prive di seguito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il beneficio della non menzione sia discrezionale e dipenda dalla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; i giudici di merito hanno rilevato elementi ostativi quali pendenze giudiziarie per fatti della stessa specie, la mancanza di stabile radicamento nel territorio e la probabilità di recidiva secondo le dichiarazioni del ricorrente. Tali motivazioni, conformi tra primo e secondo grado, sono insindacabili in Cassazione. Il ricorrente è anche condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamato come disciplina che regola la non menzione della condanna; collegato al principio dell'emenda e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito purché motivi negativi siano ancorati ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri (condizioni personali, gravità del fatto, circostanze, pericolosità, pendenze) che il giudice deve valutare per concedere o negare benefici; la mancata concessione deve essere motivata sulla base di questi parametri.

  • Sent. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019 (Iannaccone, Rv. 275813 - 01)

    «il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»

    La giurisprudenza conferma la natura discrezionale del beneficio e l'obbligo motivazionale secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; ciò giustifica il consolidato scrutinio in sede di merito e la limitata sindacabilità in Cassazione quando le motivazioni sono conformi.

Massime di principio

  • La non menzione (art. 175 c.p.) è un beneficio basato sul principio dell'emenda e resta discrezionale: non è automaticamente conseguente alla sospensione condizionale della pena.
  • Il giudice deve motivare la concessione o il diniego della non menzione richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p. (tra cui condizioni personali, gravità del fatto, pericolosità sociale, pendenze giudiziarie, stabile radicamento).
  • Motivazioni negative concordi tra primo e secondo grado (cd. doppia conforme) sono difficilmente censurabili in Cassazione; la Corte di legittimità verifica principalmente la corretta applicazione dei parametri e l'adeguatezza della motivazione.
  • Fattori che rendono probabile il diniego: pendenze per fatti della stessa specie, assenza di stabile radicamento nel territorio, dichiarazioni o elementi che indicano rischio di recidiva.
  • Per aumentare le possibilità di ottenere la non menzione occorre produrre prove concrete di risocializzazione (lavoro stabile, legami familiari/territoriali, assenza di pendenze, programmi riabilitativi) e contestare specificamente la valutazione negativa dei parametri ex art. 133 c.p.

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