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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19594/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Sassari che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. per avere, quale titolare di un locale a Sassari, arrecato disturbo della pubblica quiete mediante emissioni sonore (musica) e schiamazzi degli avventori fuori dall'esercizio. Nel ricorso per cassazione si lamentava la carenza di motivazione in ordine al superamento della normale tollerabilità dei rumori, la mancata prova della ascrivibilità delle emissioni al gestore (ossia che gli avventori del suo locale stazionassero effettivamente sulla pubblica via) e l'assenza di dimostrazione che la propagazione sonora arrecasse disturbo a un numero indeterminato di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato fosse procedibile d'ufficio nonostante le recenti modifiche legislative, in quanto le emissioni provenivano da un "ritrovo" (locale aperto a pubblico/avventori). Ha inoltre affermato che la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione non esonera l'atto dai requisiti sostanziali propri del mezzo di gravame e che il ricorso conteneva censure generiche non adeguatamente specificate. La sentenza di merito si fondava su convergenti elementi probatori: deposizioni dei residenti e rilievi fonometrici eseguiti dagli agenti di polizia giudiziaria che avevano registrato un superamento del differenziale acustico (oltre 7 decibel, con finestra chiusa), ben superiore al limite di 3 decibel. Alla luce di ciò la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma che punisce il disturbo delle occupazioni o della tranquillità delle persone; applicata al caso per emissioni sonore e schiamazzi provenienti da un locale.

  • decreto legislativo 10.10.2022 n.150

    Modifica ad art. 659 cod. pen. che introduce la procedibilità a querela di parte salvo alcune eccezioni; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di emissioni da "ritrovo", ricorra una delle eccezioni (spettacoli/ritrovi) e quindi il reato sia procedibile d'ufficio.

  • art. 593, 3° comma cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; giustifica la conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

  • art. 568, 5° comma cod. proc. pen.

    Regola la conversione dell'impugnazione e il principio di conservazione degli atti: l'atto convertito deve però rispettare i requisiti del mezzo di impugnazione effettivamente utilizzato.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura di motivazione: il ricorso per cassazione invocava questo vizio ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specificamente fondate sul contenuto probatorio.

  • artt. 620 lett. i) e 621 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai rimedi esperibili avverso le sentenze di condanna alla sola ammenda e alla ricaduta della conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ivi comprese spese e contributo alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento.

Massime di principio

  • La provenienza del rumore da un locale aperto al pubblico ("ritrovo") rende il reato di disturbo della quiete procedibile d'ufficio anche dopo modifiche che hanno introdotto la querela di parte, quando sussistano le eccezioni normative (spettacoli/ritrovi).
  • La conversione formale di un appello in ricorso per cassazione non esonera la parte dall'osservanza dei requisiti sostanziali e formali del mezzo di impugnazione effettivamente proposto: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le risultanze probatorie del giudice di merito.
  • Rilevazioni fonometriche effettuate da organi di polizia giudiziaria, specialmente se misurate in condizioni conservative (es. finestra chiusa) e con superamenti significativi del differenziale consentito, costituiscono elemento probatorio decisivo per l'accertamento della perturbazione della pubblica quiete.
  • Le deposizioni di più residenti concordanti con le misurazioni strumentali consolidano il convincimento del giudice di merito; obiezioni generiche sulla ascrivibilità delle emissioni al titolare del locale sono insufficienti se non contestano puntualmente tali prove.
  • L'idoneità delle emissioni sonore a disturbare un numero indeterminato di persone è un accertamento di fatto affidato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se supportato da elementi probatori concreti.

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