Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Franzoni, legale rappresentante della Metalbau s.r.l., era stato condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2014 e 2015). L'accusa: inserimento in dichiarazione di elementi passivi fittizi tramite fatture emesse da Emme Zeta s.r.l. relative a operazioni inesistenti, finalizzate all'evasione di imposte dirette (IRES) e IVA. In cassazione la difesa contestava: (i) che per le imposte dirette l'art. 2 d.lgs. 74/2000 richiederebbe inesistenza oggettiva (e non soggettiva) delle prestazioni; (ii) la rilevanza e il ridimensionamento della pena e della sospensione condizionale; (iii) la illegittima applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (confisca per equivalente) con riferimento all'anno 2014, anteriorità all'entrata in vigore della norma, sostenendo che per il 2014 dovesse applicarsi l'art. 322-ter c.p. richiamato dalla L. 244/2007 e che, comunque, la confisca andasse ridotta sottraendo gli importi relativi all'IRES.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza delle sentenze di merito che avevano ritenuto provata l'utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti (dissimulo di somministrazione illecita di manodopera dietro fittizi appalti) e ha affermato che l'art. 2 d.lgs. 74/2000 punisce la divergenza tra realtà commerciale e documentazione fiscale indipendentemente dal carattere oggettivo o soggettivo dell'inesistenza, con conseguente rilevanza sia per l'IVA sia per le imposte dirette. Ha inoltre ritenuto corretta la confisca del profitto del reato (euro 230.843,28) anche con riferimento all'anno 2014, per la continuità normativa tra l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e l'art. 322-ter c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Rimangono confermate le statuizioni di condanna di merito (pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e misure patrimoniali come disposte in primo grado).

Norme richiamate

  • art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Punisce l'utilizzo in dichiarazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti: la Corte ha interpretato la norma in senso ampio, ritenendo sanzionabile sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva quando le fatture dissimulano una diversa realtà economica (es. somministrazione illecita di lavoro) con effetti fiscali rilevanti per IVA e imposte dirette.

  • art. 12-bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 12-bis del citato decreto

    Prevede la confisca diretta del profitto del reato nei reati tributari; la Corte ha ritenuto applicabile anche per fatti riferiti al 2014 per effetto della continuità normativa con la disciplina previgente.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca per equivalente (prezzo o profitto del reato). La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la disciplina previgente ricondotta all'art. 322-ter e l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, con conseguente esclusione della questione intertemporale prospettata dalla difesa.

  • art. 1, comma 143, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007

    Richiamava l'art. 322-ter c.p. per i reati fiscali nell'orientamento previgente; la Corte ha ritenuto che il richiamo non crei un problema di incompatibilità intertemporale con l'art. 12-bis introdotto successivamente.

  • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29

    art. 29 d.lgs n. 276/2003

    Norma citata come riferimento per la disciplina sulla somministrazione di lavoro (illecita). La Corte ha valorizzato l'accertamento che le fatture mascheravano una somministrazione illecita di manodopera, elemento fattuale che conferma l'inesistenza soggettiva.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Ha introdotto l'art. 12-bis nel d.lgs. 74/2000 e abrogato precedenti disposizioni; la Corte ha ritenuto che l'intervento normativo non interrompa la continuità applicativa in materia di confisca per equivalente.

Massime di principio

  • L'utilizzo in dichiarazione di fatture che dissimulano la realtà economica (anche se la inesistenza è "soggettiva") integra il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 quando quelle fatture servono a nascondere operazioni illecite (es. somministrazione illecita di manodopera).
  • Per le imposte dirette, la giurisprudenza consolidata ammette che la fattura soggettivamente inesistente produca comunque la detrazione di costi fittizi e configuri finalità evasiva se non c'è correlazione tra costi indicati e prestazioni reali.
  • In tema di confisca per equivalente nei reati tributari, la giurisprudenza ritiene sussistente continuità normativa tra la disciplina previgente (art. 322-ter c.p. richiamato dalla L. 244/2007) e l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, con conseguente difficoltà nel fondare su questioni intertemporali la nullità della confisca disposta per periodi anteriori all'introduzione della nuova norma.
  • Le contestazioni sulla qualificazione dell'inesistenza (oggettiva vs soggettiva) richiedono una solida eccezione di diritto ma, se il fatto è provato che la documentazione maschera una diversa realtà economica, è difficile ottenere successo in sede di legittimità.
  • Per ridurre o escludere misure patrimoniali come la confisca per equivalente è necessario dimostrare concretamente l'assenza del profitto o l'erronea quantificazione; mere questioni interpretative della norma, in presenza di consolidato orientamento giurisprudenziale contrario, hanno poche probabilità di accoglimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.