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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva parzialmente assolto/mitigato rispetto alla sentenza di primo grado (confermata nel resto) per il reato di illecita importazione di eroina. Le censure principali sono: 1) istanza di rimessione in termini per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata traduzione della sentenza in una lingua conosciuta dall'imputato (si sostiene quindi la lesione del diritto di proporre impugnazione autonoma); 2) nullità per omessa/irregolare notifica del decreto di citazione in appello, lamentando che la notifica sarebbe stata effettuata oltre un anno dopo la sentenza di secondo grado (22/04/2022), con conseguente nullità insanabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che la mancata conoscenza della lingua italiana non sia adeguatamente comprovata: risultano elementi processuali (verbale di notifica ordinanza cautelare in cui gli operanti attestano che l'OKORO "parla e comprende sommariamente la lingua italiana", documentazione relativa a misure cautelari e permesso di soggiorno che evidenziano il radicamento nel territorio) che smentiscono l'asserita ignoranza della lingua. Quanto alla seconda censura, la Corte ha ritenuto valida la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello effettuata al difensore ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen., dato che la notifica al domicilio eletto era impossibile per irreperibilità e l'imputato aveva comunque partecipato con difensore all'udienza preliminare, circostanza che esclude la carenza di conoscenza del processo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per asserita violazione del diritto all'uso di una lingua a lui comprensibile; la Corte ha ritenuto che la mancata conoscenza della lingua italica non sia stata provata e quindi la contestata violazione non sussiste.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello al difensore è rituale quando la notifica al domicilio eletto è impossibile per irreperibilità; la precedente partecipazione dell'imputato con difensore all'udienza preliminare rafforza la presunzione di conoscenza del processo e legittima la notifica al difensore.

Massime di principio

  • La mera affermazione di non conoscere la lingua italiana non è sufficiente: il soggetto deve fornire prove concrete della sua incapacità linguistica; atti processuali e dichiarazioni degli operanti antecedenti alla sentenza possono smentire tale eccezione.
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è valida quando la notifica al domicilio eletto è impossibile per irreperibilità; la partecipazione precedente dell'imputato al processo con difensore riduce la probabilità di invalidità della notifica.
  • Le eccezioni procedurali relative a traduzione e notifica richiedono un'onesta e tempestiva prova documentale: allegare documenti processuali che dimostrino l'ignoranza della lingua o la irregolarità delle notifiche è essenziale.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; pertanto, valutare previamente la fondatezza delle censure prima di impugnare è importante.
  • La presenza dell'imputato in fasi processuali precedenti con difensore costituisce elemento forte per escludere "ignoranza del processo" e giustificare notifiche al difensore.

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