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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso la loro responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) applicando la deroga prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 74/2000, ma aveva confermato la condanna per la utilizzazione delle medesime fatture ai fini dell'evasione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). I ricorrenti sostenevano che tali conclusioni fossero logicamente inconciliabili, posto che le sentenze di merito avevano anche descritto la società emittente (CEB S.r.l.) come mera "cartiera" con gestione sostanzialmente coincidente con lo Studio Associato Pini - Schilirò.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non vi sia contraddittorietà tra l'assoluzione dal delitto di emissione di fatture inesistenti (per applicazione dell'art. 9) e la conferma della responsabilità per la utilizzazione di quelle fatture ai fini evasivi: la sussistenza di un soggetto giuridico formalmente distinto e dotato di autonomia patrimoniale (CEB S.r.l.) giustifica l'accertamento dell'emissione e della successiva utilizzazione fraudolenta. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la deroga prevista dall'art. 9 non opera quando il soggetto cumula la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice, o quando vi sia concorso di un consulente fiscale extraneus. Per questi motivi il ricorso dei due imputati è stato dichiarato inammissibile; sono state inoltre liquidate spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nel caso la Corte ha riconosciuto l'esistenza di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla CEB S.r.l., pur escludendo la punibilità dei ricorrenti per effetto della deroga di cui all'art. 9.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Sanziona l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell'evasione fiscale; la Corte ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per tale reato in relazione all'uso delle fatture emesse dalla CEB nello studio associato.

  • art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede una deroga alla disciplina del concorso di persone: chi si avvale di fatture o documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile per il reato di emissione. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di questa deroga ai ricorrenti con riferimento all'art. 8, ma ha precisato che la deroga non si applica a chi cumula la qualità di emittente e amministratore della società utilizzatrice o al consulente fiscale che concorra come extraneus.

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato e la parità dei titoli di responsabilità; è stato richiamato per spiegare che il concorso può escludere l'operatività della deroga dell'art. 9 quando vi sia volontà comune e ruoli paritari nella commissione dei reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Riferimento procedurale in ordine alla trattazione del ricorso; citato nell'intestazione degli atti come norma che regola il procedimento.

Massime di principio

  • La deroga dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 può escludere la punibilità per il reato di emissione di fatture inesistenti di chi si avvale delle fatture o di chi concorre con l'emittente, ma non opera quando il soggetto cumula la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice o quando esiste un concorso volontario con un consulente fiscale "extraneus".
  • La mera qualificazione della società emittente come "cartiera" o di fatto non operativa non impedisce automaticamente di considerarla soggetto giuridico distinto; se esiste autonomia formale e patrimoniale è possibile imputare l'emissione delle fatture a quella società e, separatamente, la utilizzazione fraudolenta a chi le ha inserite nelle proprie dichiarazioni.
  • La cointeressenza o la partecipazione alla costituzione/gestione della società emittente non determina di per sé la nullità dell'accertamento di utilizzazione fraudolenta delle fatture: occorre valutare le qualità effettive ricoperte (separate o cumulate) e la sostanza economica dei rapporti.
  • In sede di ricorso per cassazione, l'eccezione di contraddittorietà della motivazione richiede una specifica e sommaria indicazione dei punti incongruenti; censure di carattere generico sono inidonee a rendere ammissibile il ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di esaminare eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) intervenute dopo la sentenza impugnata.

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