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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00748/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA indebitamente detratta per l’anno 2011, oltre sanzioni e interessi, assumendo che la società avesse operato come società cuscinetto (buffer) in una frode carosello basata su operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito hanno ritenuto provati plurimi indizi: rapporti con società di recente costituzione, cessate o prive di struttura e contabilità coerente; vendite a prezzi anche inferiori a quelli di acquisto; fatture di acquisto talvolta successive alle fatture di vendita; merce giacente presso una società logistica e consegnata al destinatario finale tramite passaggi solo cartolari. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito errato riparto dell’onere della prova sulla consapevolezza della frode; omesso esame di fatti decisivi in relazione al prezzo di rivendita; omesso esame sulla posteriorità delle fatture di acquisto rispetto a quelle di vendita; violazione dell’art. 2729 c.c. per presunzioni non gravi, precise e concordanti; omesso esame sulla quantificazione della pretesa erariale; violazione degli artt. 29 d.l. 78/2010 e 68 d.lgs. 546/1992 per il diniego della riscossione frazionata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati il primo e il quarto motivo perché volti in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del contribuente o la sua colpevole ignoranza; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere usato la massima diligenza ed essere rimasto in buona fede. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo, terzo e quinto motivo ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base dei medesimi rilievi in fatto. Ha inoltre giudicato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: la legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo era stata giustificata dalla notevole entità del credito e dalla natura della violazione. La società è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la consapevolezza del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti grava inizialmente sull’Amministrazione; una volta fornita prova anche presuntiva, si sposta sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e della massima diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della pretesa fiscale se desunte da elementi oggettivi specifici e valutati nel loro complesso.

  • art. 2729 c.c.

    La censura di violazione è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia qualificato come gravi, precise e concordanti presunzioni che non lo erano, o viceversa; non è consentita una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l’appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, è preclusa in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 29 d.l. n. 78/2010

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione frazionata; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la motivazione sull’iscrizione a ruolo straordinario.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    La riscossione frazionata opera secondo il regime ordinario post primo grado, ma non esclude la possibilità del ruolo straordinario quando sussista fondato pericolo per la riscossione.

  • art. 11 d.P.R. n. 602/1973

    I ruoli straordinari sono formati in presenza di fondato pericolo per la riscossione e consentono l’iscrizione dell’intero carico tributario.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale che consente l’iscrizione per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche non definitivo, in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione d’imposta.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, il contribuente deve dimostrare in positivo di aver agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di sussunzione, non per contestare in astratto la scelta o la ponderazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • Il regime della riscossione frazionata non impedisce, quando ricorrano fondati pericoli per la riscossione, l’iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo del credito tributario non definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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