Cassazione Civile, Ordinanza n. 11217/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rimborso di una maggiore ritenuta IRPEF, per Euro 164.085,64, trattenuta su somme corrisposte al de cuius in occasione del pensionamento e riferite a un trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA) istituito presso ENEL. Il contribuente sosteneva che tali somme, almeno per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, dovessero essere tassate come redditi di capitale con aliquota del 12,50% ai sensi dell’art. 6 della l. n. 482/1985, e non con la tassazione separata applicata dal sostituto d’imposta. Dopo un primo giudizio favorevole solo in parte e un appello dell’Ufficio, la Cassazione aveva già cassato con rinvio per verificare se vi fosse stato un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e quale fosse il relativo rendimento netto. In sede di rinvio la CTR ha ritenuto che l’incremento della sorte capitale dipendesse da somme aggiuntive imputate da ENEL al fondo, sganciate da investimenti di mercato, e quindi non riconducibili al rendimento netto agevolabile. Con l’odierno ricorso gli eredi hanno dedotto: violazione delle norme sulla tassazione dei rendimenti (art. 6 l. n. 482/1985; TUIR), mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione ex art. 384 c.p.c., violazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, omesso esame di fatti decisivi sulla natura e quantificazione del rendimento, e nullità della sentenza per errata applicazione del giudicato interno da rinvio; hanno anche sostenuto che la CTR avrebbe dovuto valorizzare la certificazione ENEL e la consulenza attuariale prodotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia conformato correttamente al principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: per applicare l’aliquota del 12,50% occorre che il contribuente provi non solo l’esistenza del rendimento, ma anche che esso derivi da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo, con individuazione del relativo importo. La CTR ha accertato in fatto che nel caso concreto l’aumento della prestazione derivava da accantonamenti/somme aggiuntive dell’ENEL e non da investimenti di mercato; la valutazione della certificazione prodotta e della consulenza tecnica non è stata ritenuta idonea a sovvertire tale ricostruzione. È stato inoltre escluso che vi fosse violazione del principio di non contestazione, poiché l’Ufficio aveva sin dall’inizio negato il diritto al rimborso nella sua interezza. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
si applica, per analogia ai capitali di contratti di capitalizzazione, solo alle somme che costituiscono rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; non alle somme meramente determinate con criteri attuariali o a quelle prive di investimento di mercato
richiamato dai ricorrenti come base della tassazione al 12,50%; la Corte ribadisce che il regime favorevole riguarda i redditi di capitale da capitalizzazione nei limiti del rendimento netto effettivo
art. 16, comma 1, lett. a), TUIR
per gli importi non riconducibili al rendimento netto resta applicabile la tassazione separata quale trattamento ordinario della prestazione
richiamato insieme all’art. 16 TUIR per la tassazione separata della sorte capitale e delle somme non agevolabili
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nella specie la CTR è stata ritenuta conforme al dictum rescindente
l’onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente, attore in senso sostanziale
richiamato in tema di valutazione delle risultanze e di non contestazione
richiamato in tema di contestazioni dell’Ufficio
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la parte contribuente invocava i poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ribadisce che tali poteri non elidono l’onere probatorio della parte
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul giudizio di rinvio nel processo tributario; la Corte esclude la sua violazione
richiamato nel motivo sul contenuto della domanda e sull’allegazione dei fatti, ma non ritenuto violato
richiamato insieme all’art. 384 c.p.c. per il giudizio di rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nei giudizi di rimborso tributario il contribuente che agisce è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i presupposti del diritto fatto valere, incluso il nesso tra la somma richiesta e la fattispecie agevolativa invocata.
- Per i fondi previdenziali aziendali a capitalizzazione, l’aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; restano fuori le componenti della prestazione calcolate mediante riserve matematiche o criteri attuariali.
- Ai fini dell’individuazione del rendimento agevolabile non è decisiva l’etichetta attribuita al fondo o alla prestazione, ma la concreta provenienza delle somme: occorre verificare se esse derivino da effettivi investimenti sul mercato e in quale misura.
- La mera produzione di certificazioni interne del datore di lavoro o di conteggi attuariali non basta, da sola, a dimostrare il rendimento netto tassabile al 12,50%, se non chiarisce i criteri di formazione della voce rendimento e la sua derivazione da investimenti di mercato.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non impedisce il rigetto dell’intera domanda quando l’Ufficio abbia contestato radicalmente l’esistenza del diritto al rimborso.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto ad applicare il principio di diritto della Cassazione, ma conserva il compito di accertare i fatti rilevanti; tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non illogica.
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