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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31975/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da difetti e infiltrazioni meteoriche presenti in una struttura prefabbricata adibita a capannone industriale realizzata in appalto. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per la presenza di una clausola compromissoria; la questione era poi stata devoluta ad arbitrato rituale, con lodo che aveva riconosciuto alla committente solo una somma pari alle spese già sostenute per interventi riparatori parziali. La committente aveva impugnato il lodo deducendo violazione degli artt. 1223, 2697 e 2056 c.c., nonché degli artt. 1668 e 1669 c.c., sostenendo che il collegio arbitrale e poi la Corte d'appello avessero errato nel limitare il risarcimento alle sole spese già sopportate per una impermeabilizzazione provvisoria, senza riconoscere anche i costi necessari per eliminare definitivamente la causa dei vizi, come risultava dall'accertamento tecnico preventivo e dalla consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione la ricorrente ha insistito sulla necessità di condannare l'appaltatrice al rimborso dell'importo occorrente per il rifacimento integrale del manto di copertura e per le opere definitive di eliminazione delle infiltrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione ha affermato che, nelle azioni ex artt. 1668 e 1669 c.c., il risarcimento deve comprendere non solo gli interventi provvisori o tampone già eseguiti dal committente, ma anche le spese necessarie per l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi, quando quelle prime riparazioni non siano state sufficienti a rimuovere stabilmente il pregiudizio. La Corte ha inoltre rilevato che, una volta provata l'esistenza dei vizi, l'onere di provare l'impossibilità non imputabile dell'esatto adempimento grava sull'appaltatore, onere che nel caso concreto non risultava assolto.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve coprire la perdita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e nella specie include anche le spese necessarie per l'eliminazione definitiva dei difetti dell'opera.

  • art. 1668 c.c.

    L'appaltatore sopporta le conseguenze dell'inesatto adempimento e deve farsi carico dell'integrale eliminazione dei vizi; il risarcimento non può essere limitato a interventi provvisori se non eliminano stabilmente il difetto.

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti dell'opera impone il ristoro delle spese necessarie a rimuovere in modo definitivo il vizio costruttivo e a garantire la piena utilizzabilità dell'opera.

  • art. 2697 c.c.

    Il committente deve provare l'esistenza dei vizi e il danno subito; una volta assolto tale onere, spetta all'appaltatore dimostrare la causa non imputabile dell'inadempimento.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno da responsabilità contrattuale segue i criteri di cui all'art. 1223 c.c., richiamati per la quantificazione del pregiudizio derivante dai vizi dell'opera.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale da parte della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la procedura camerale con proposta del consigliere delegato per manifesta infondatezza, poi superata dalla richiesta di decisione della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra committente e appaltatore per vizi dell'opera, il risarcimento deve essere commisurato al costo degli interventi realmente necessari a eliminare in modo definitivo il difetto costruttivo, non potendosi arrestare alle sole riparazioni provvisorie o tampone.
  • Se gli interventi eseguiti dal committente non rimuovono stabilmente il vizio, l'appaltatore può essere condannato a sopportare anche i costi ulteriori occorrenti per il rifacimento integrale delle parti difettose.
  • In tema di responsabilità contrattuale dell'appaltatore, provata l'esistenza dei vizi dell'opera, la colpa dell'appaltatore è presunta e grava su di lui l'onere di provare che l'inesatto adempimento dipenda da causa a sé non imputabile.
  • L'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica possono costituire base probatoria per determinare sia l'esistenza dei vizi sia il quantum necessario per la loro eliminazione definitiva, ma il giudice deve verificare se le somme già spese abbiano davvero esaurito il pregiudizio.
  • La liquidazione del danno da difetti dell'opera deve assicurare il pieno e stabile godimento del bene secondo la sua destinazione contrattuale, coerentemente con il criterio del danno emergente immediato e diretto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
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