Cassazione Civile, Ordinanza n. 05513/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla successione, per oltre sei anni, di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa a termine stipulati da un soggetto con il Centro Regionale per i Trapianti Sicilia, con l’ARNAS Civico di Cristina Benfratelli e con l’Assessorato regionale della Salute. Il lavoratore ha chiesto in giudizio: l’accertamento dell’illegittimità/nullità dei termini apposti ai contratti; il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato; la condanna al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello ha rigettato la domanda principale perché ha ritenuto non provata la subordinazione e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Assessorato, ha escluso anche il diritto al cd. danno comunitario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 7 e 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la nullità delle collaborazioni e la carenza del progetto avrebbero dovuto comportare una presunzione iuris et de iure di subordinazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice apprezzato liberamente una prova che, secondo il ricorrente, era soggetta a prova legale; (3) omesso esame di fatti decisivi e impedimento alla prova della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la violazione dell’art. 7 d.lgs. 165/2001 o la nullità della sequenza contrattuale non determinano automaticamente la trasformazione del rapporto in subordinato né una prova legale della subordinazione. La tutela dipende dalla concreta ricostruzione del rapporto: se manca la prova della subordinazione, non può riconoscersi il risarcimento previsto per l’illecita utilizzazione di lavoro subordinato nella P.A. Inoltre il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era stata già decisa in modo conforme nei due gradi di merito, con conseguente applicazione del divieto di cui all’art. 348-ter, comma 4, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso dedotti: violazione di legge, errori processuali e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003
La loro violazione non produce, per la pubblica amministrazione, un automatismo di conversione o una prova legale della subordinazione; l’art. 69 non è applicabile alla P.A. perché il contratto a progetto non era astrattamente utilizzabile dalle amministrazioni.
La P.A. può conferire incarichi di lavoro autonomo solo in presenza dei presupposti di legittimità previsti; la loro violazione può determinare nullità del contratto, ma non basta da sola a dimostrare la subordinazione.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Il risarcimento del danno per utilizzo illegittimo di lavoro subordinato nella P.A. presuppone l’accertamento della subordinazione; non opera in presenza di mera nullità di rapporti autonomi realmente autonomi.
È stato invocato per contestare l’apprezzamento della prova, ma la censura non è stata accolta.
È stato invocato per sostenere che il giudice avesse ignorato una prova legale; la Corte ha escluso che nel caso esistesse una simile prova legale.
Richiamato come tutela applicabile solo nei casi in cui si accerti un rapporto subordinato di fatto; non è automaticamente applicabile ai contratti autonomi nulli con la P.A.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie contro la pubblica amministrazione, la nullità o illegittimità di contratti di collaborazione o di lavoro autonomo non comporta automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato: la subordinazione deve essere provata in concreto.
- La disciplina della collaborazione a progetto e la presunzione di subordinazione prevista per quel tipo contrattuale non si applicano automaticamente alle pubbliche amministrazioni, poiché tale schema negoziale non è astrattamente utilizzabile dalla P.A.
- Il risarcimento del danno previsto per l’utilizzazione illegittima di personale nella P.A. presuppone l’accertamento della subordinazione; in mancanza di tale presupposto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Quando il giudice di merito ha respinto la domanda per difetto di allegazione/prova della subordinazione e la sentenza d’appello conferma la medesima ratio, la censura di omesso esame di fatti decisivi può essere preclusa dal divieto di cui all’art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
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