Cassazione Civile, Ordinanza n. 05424/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda, rimasta residua dopo la definizione di altre pretese, con cui un lavoratore subordinato chiedeva la ricostruzione della propria posizione ai fini previdenziali quale conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo 01/03/1999-15/06/2010, con conseguente ordine al datore di lavoro di versare all'INPS i contributi relativi a quel periodo. La corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso introduttivo e/o mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, ritenuto litisconsorte necessario. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la lettura data dalla corte d'appello dell'accordo transattivo del 24/11/2017, sostenendo che esso non riguardasse il ripristino dello stato giuridico ma soltanto il risarcimento dei danni per stipendi non percepiti e la definizione delle modalità di pagamento degli importi dovuti, sicché la declaratoria di cessazione della materia del contendere sarebbe stata errata. Con il secondo motivo ha invece contestato la condanna alle spese del primo grado, sostenendo che, una volta dichiarata la nullità della sentenza e disposto il rinvio al primo giudice, non potesse esservi condanna automatica alle spese senza una specifica valutazione della causazione della nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la doglianza mirasse solo a sostituire una diversa interpretazione dell'accordo transattivo senza indicare specificamente la violazione di un canone legale di ermeneutica e senza rispettare il requisito di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non era stato riportato integralmente il contenuto del documento. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, in caso di rinvio al primo giudice per nullità del processo, il giudice d'appello può regolare le spese del grado e, se vi sono elementi sufficienti, anche quelle del primo grado, ma non può farlo in modo automatico senza accertare a chi sia imputabile l'irregolarità. Per tale ragione ha cassato limitatamente al capo sulle spese e ha revocato la statuizione impugnata relativa alla condanna alle spese del giudizio. Poiché il ricorso è risultato solo parzialmente accolto, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione contrattuale la cui violazione deve essere specificamente allegata per censurare l'interpretazione del giudice di merito.
art. 1965 c.c.
Richiamato in relazione alla transazione oggetto di interpretazione da parte della corte territoriale.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione del vizio relativo alla lettura dell'accordo transattivo.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione del vizio relativo alla lettura dell'accordo transattivo.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione del vizio relativo alla lettura dell'accordo transattivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei principi del giusto processo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso deve riprodurre il contenuto del documento su cui si fonda e indicarne specificamente la collocazione negli atti di causa, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente solo con la sentenza che chiude il processo davanti al giudice, salvo che il giudice disponga in base a elementi idonei a individuare la parte che ha causato l'irregolarità.
art. 354 c.p.c.
In caso di rinvio al primo giudice per nullità del processo dovuta a mancata integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve provvedere sulle spese del grado e può decidere anche sulle spese di primo grado se dispone di elementi sufficienti.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella parte in cui si impugna la decisione; non assume un ruolo centrale nella ratio decidendi.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quale canone legale di ermeneutica sia stato violato o se la motivazione non consenta di ricostruire l'iter logico seguito; non è ammissibile una mera richiesta di rivalutazione del significato dell'atto.
- Il motivo di ricorso fondato su un documento deve rispettare l'autosufficienza: è necessario riportare nel ricorso il contenuto rilevante del documento e indicarne con precisione la presenza nei fascicoli di merito.
- Quando la corte d'appello rimette la causa al primo giudice per nullità dovuta a mancata integrazione del contraddittorio, le spese non possono essere liquidate automaticamente per il solo fatto della nullità; occorre valutare se vi siano elementi sufficienti per attribuire l'irregolarità a una parte.
- Il giudice che rileva una nullità processuale e dispone la rimessione al primo giudice può pronunciarsi sulle spese del grado e, se dispone degli elementi necessari, anche sulle spese del primo grado, ma la condanna deve essere sorretta da una specifica individuazione della parte che ha causato la nullità.
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