Cassazione Civile, Ordinanza n. 05425/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in sede di rinvio, delle superiori mansioni dirigenziali svolte da un dipendente dell'INPS fino al decesso e dalla conseguente condanna dell'ente al pagamento, in favore degli eredi, delle differenze retributive tra il trattamento percepito e quello spettante al personale in seconda qualifica dirigenziale, oltre alle differenze sul trattamento di fine rapporto e all'adeguamento del trattamento pensionistico ai superstiti. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 13 L. n. 70/1975, sostenendo che l'indennità di fine servizio va calcolata sulla retribuzione correlata alla qualifica formalmente rivestita e non su quella propria della qualifica dirigenziale solo di fatto; (2) violazione del regolamento INPS sul trattamento di previdenza e quiescenza, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la prestazione come TFR anziché TFS e avesse incluso nel computo emolumenti non fissi e non continuativi; (3) violazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, deducendo che le differenze retributive per mansioni superiori costituiscono competenze separate, non computabili nello stipendio lordo né nella pensione integrativa o nelle altre voci utili al trattamento previdenziale; (4) violazione dell'art. 64 L. n. 144/1999, lamentando che il riconoscimento dell'adeguamento del trattamento pensionistico ai superstiti fosse stato disposto in modo indistinto, senza distinguere tra pensione AGO e pensione integrativa indiretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendoli fondati nei limiti di ragione. Ha affermato che, nella specie, non si applicava il regime del TFR ma quello del TFS/buonuscita, poiché il dipendente era in servizio ben prima delle soglie temporali rilevanti; ha quindi ribadito che la base di calcolo è la retribuzione spettante alla qualifica formalmente rivestita al momento della cessazione, con esclusione delle differenze retributive riconosciute per mansioni superiori svolte di fatto, trattandosi di emolumenti non fissi né continuativi e non utili ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza integrativa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non indicava adeguatamente dove essa fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il dispositivo finale è tronco nel testo fornito ('P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quan...'), ma dal contenuto della motivazione risulta chiaramente un accoglimento parziale del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata almeno nella parte relativa a TFR/TFS e pensione integrativa, e inammissibilità del quarto motivo.
Norme richiamate
"All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità a totale carico dell'ente pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito quanti sono gli anni di servizio prestato"
per i dipendenti degli enti pubblici del parastato assunti in epoca anteriore alle soglie rilevanti, il trattamento di fine servizio/buonuscita si calcola sulla retribuzione spettante correlata alla qualifica formalmente rivestita e non comprende voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalle componenti similari.
artt. 5, 21, 27 Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell'INPS
il regolamento va letto nel senso che la base di calcolo del trattamento di quiescenza/pensione integrativa comprende solo le voci fisse e continuative; non vi rientrano le maggiori competenze per mansioni superiori svolte di fatto, né si può trasformare tale disciplina in un regime di TFR.
le differenze retributive dovute per mansioni superiori, quando spettanti ai sensi della norma, costituiscono competenze aggiuntive collegate alla prestazione di fatto e non si confondono con lo stipendio lordo né con le voci fisse e continuative utili ai fini previdenziali.
la censura sul trattamento pensionistico ai superstiti è stata ritenuta inammissibile per novità/non autosufficienza, poiché la questione non risultava affrontata nella sentenza impugnata e il ricorso non indicava specificamente dove fosse stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del sindacato per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nel motivo dichiarato inammissibile, in relazione alla censura che non poteva essere esaminata in cassazione per novità/non autosufficienza.
non citato espressamente nel corpo motivazionale, ma implicito nel richiamo al principio di autosufficienza e all'onere di allegare e localizzare la deduzione della questione nei gradi di merito; tuttavia, dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Nei rapporti di impiego pubblico privatizzato o para-pubblico soggetti a disciplina speciale pregressa, il trattamento di fine servizio o di quiescenza si determina secondo la normativa speciale applicabile al momento della cessazione, senza poter essere automaticamente trasposto nel regime generale del TFR.
- Ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio e della previdenza integrativa, rilevano solo le componenti retributive fisse e continuative riferite alla qualifica legittimamente rivestita; le differenze retributive per mansioni superiori svolte di fatto, in quanto emolumenti collegati alla prestazione concretamente espletata e non alla qualifica di appartenenza, non sono utili al computo previdenziale salvo diversa previsione normativa espressa.
- In tema di mansioni superiori, la corresponsione della differenza di trattamento economico non comporta automaticamente l'inglobamento di tali somme nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, della pensione integrativa o di altre prestazioni accessorie, occorrendo una specifica previsione legale o regolamentare.
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se investe una questione non trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra, con specifico richiamo agli atti del giudizio di merito, di averla tempestivamente proposta.
- Le disposizioni regolamentari degli enti previdenziali in materia di quiescenza vanno interpretate in coerenza con il dato normativo primario e con la nozione tecnico-giuridica di retribuzione utile, escludendo letture estensive che includano voci non fisse o non continuative.
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