Cassazione Civile, Ordinanza n. 05428/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente tecnico di un ente locale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 32.998,50, oltre accessori, qualificati come acconto su un compenso aggiuntivo per l'attività di componente di un comitato tecnico di supporto al collegio di vigilanza incaricato del collaudo di un intervento urbanistico. L'ente datore di lavoro aveva proposto opposizione sostenendo che la delibera richiamata non era definitiva e che l'incarico, conferito dal datore di lavoro in ragione della qualifica dirigenziale, era soggetto al principio di omnicomprensività della retribuzione ex art. 24 d.lgs. 165/2001. Il lavoratore aveva replicato che l'attività era estranea alle mansioni ordinarie, conferita intuitu personae, e che il compenso avrebbe dovuto gravare su un soggetto terzo; in appello aveva dedotto, oltre al vizio di ultrapetizione e alla violazione del contraddittorio, anche la non applicabilità del principio di omnicomprensività, la specialità dell'incarico e l'omesso esame della disciplina sugli incentivi per progettazione/collaudo di cui all'art. 92 d.lgs. 163/2006 e norme previgenti, nonché degli artt. 2041 e 2042 c.c. per asserito arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura presupponeva una declaratoria d'ufficio di nullità non dimostrata dal ricorso con adeguata riproduzione del dispositivo della sentenza di primo grado ed era comunque smentita dalla stessa prospettazione difensiva, che mostrava come il tema dell'omnicomprensività fosse già entrato nel contraddittorio. Ha inoltre rilevato che il motivo non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: ai fini dell'esclusione del compenso bastava che l'incarico fosse stato conferito dal datore di lavoro o su sua designazione, a prescindere dal fatto che fosse intuitu personae. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: le censure miravano a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione, e comunque introducevano questioni nuove sulla disciplina degli incentivi ex art. 18 l. 109/1994 e art. 92 d.lgs. 163/2006, non risultanti trattate nei gradi di merito e dunque non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato per sostenere la mancata instaurazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; la Corte esclude la violazione perché la questione era già nel contraddittorio
richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte osserva che la censura non è adeguatamente supportata dalla ricostruzione del decisum di primo grado
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulla decisione
disposizione posta a fondamento del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale; impedisce compensi ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata riproduzione del dispositivo e dei passaggi essenziali della sentenza di merito impedisce il controllo di specifiche censure
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro formale del primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del secondo motivo, ma la censura è inammissibile perché in realtà chiede una rivalutazione del fatto e introduce questioni nuove
invocato per l'azione di arricchimento senza causa, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto per la preclusione del diritto al compenso aggiuntivo
richiamato come norma di chiusura dell'azione di arricchimento; la Corte non ravvisa spazio per l'applicazione
art. 18 l. n. 109/1994
richiamato dal ricorrente come possibile deroga al principio di omnicomprensività per i compensi incentivanti; la Corte osserva che tale disciplina richiede comunque contrattazione decentrata e regolamento attuativo
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
norma analoga all'art. 18 l. 109/1994, richiamata per sostenere l'erogabilità di compensi incentivanti; la Corte la considera comunque subordinata ai presupposti procedimentali di contrattazione e regolamento
richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che il riferimento appare comunque nuovo e, presumibilmente, erroneo nel testo del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale il principio di omnicomprensività della retribuzione esclude la corresponsione di compensi ulteriori se non sulla base di una specifica previsione normativa o contrattuale; non basta che l'incarico sia presentato come autonomo o conferito intuitu personae.
- Ai fini dell'esclusione del compenso aggiuntivo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito dall'amministrazione datrice di lavoro o su sua designazione; la circostanza che i costi debbano essere sostenuti da un terzo non trasforma di per sé la prestazione in attività libero-professionale.
- In cassazione la violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede una rigorosa specificità del ricorso, con riproduzione degli atti e delle statuizioni rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Questioni nuove, fondate su presupposti di fatto non emersi o non dedotti nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Le discipline speciali che prevedono incentivi o compensi per attività tecniche in materia di appalti pubblici operano solo se risultano integrati i presupposti stabiliti dalla legge e dagli atti attuativi, in particolare contrattazione decentrata e regolamento dell'amministrazione.
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