Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con mansioni di operatore ecologico impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro, sostenendo che la condotta contestata non avesse arrecato un concreto danno all'azienda e non fosse tale da compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 18 L. 300/1970 e delle norme del CCNL applicabile, lamentando la sproporzione della sanzione espulsiva e sostenendo che, al più, sarebbe stata irrogabile una sanzione conservativa alla luce della tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti o giustificative valorizzate dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta, ai fini della giusta causa di licenziamento, appartenga al giudice di merito quale giudizio di sussunzione nella clausola generale dell'art. 2119 c.c., sindacabile in cassazione solo nei limiti della ragionevolezza e della coerenza rispetto agli standard dell'ordinamento. Nel caso concreto, la doglianza del ricorrente si traduceva in una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti e non indicava neppure quale previsione del contratto collettivo imponesse una sanzione conservativa. Confermata quindi la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta in concreto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 2119 c.c.
La clausola generale della giusta causa richiede un giudizio di sussunzione del fatto concreto, riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per illogicità o irragionevolezza del giudizio di qualificazione.
art. 18 legge n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente quale base della tutela contro il licenziamento; la Corte non entra nel merito di un'eventuale applicazione diversa perché il motivo è dichiarato inammissibile.
CCNL Servizi ambientali
La Corte rileva che il ricorrente non ha indicato la specifica previsione collettiva che avrebbe imposto una sanzione conservativa in luogo del licenziamento.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei licenziamenti per giusta causa la valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è un giudizio di merito che integra una clausola generale e, come tale, non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.
- Il controllo di legittimità sulla giusta causa è limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della sussunzione del fatto accertato nella norma elastica dell'art. 2119 c.c., non alla rilettura delle risultanze istruttorie.
- Quando si invoca la violazione del CCNL per sostenere che il fatto meritasse solo una sanzione conservativa, è necessario indicare la specifica previsione collettiva applicabile; in mancanza, la doglianza resta generica e non può fondare l'accoglimento del ricorso.
- La critica che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.
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