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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27039/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 da un professionista che svolgeva la propria attività in un contesto organizzativo societario. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado il rimborso, ritenendosi insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione: la documentazione prodotta indicava assenza di personale dipendente o collaboratori, assenza di costi per lavoro altrui e di canoni/leasing, e inserimento in una struttura complessa della società presso cui operava come partner dirigente operativo. La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo irrilevante un vizio di notifica del ricorso introduttivo e condividendo nel merito la valutazione di insussistenza del presupposto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per avere la CTR aderito in modo acritico alla giurisprudenza richiamata dal contribuente senza esplicitare il proprio percorso argomentativo; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 446/1997, per avere escluso erroneamente l'autonoma organizzazione pur in presenza di una struttura societaria nella quale il professionista operava e da cui traeva supporto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR anche se resa per relationem, perché dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello era comunque ricostruibile un percorso argomentativo coerente; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva verificato in concreto se la struttura societaria avesse determinato un accrescimento dell'attività produttiva del contribuente e se, dunque, ricorressero i presupposti dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem quando il giudice di secondo grado, anche sinteticamente, dia conto delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già decise in primo grado, consentendo di ricostruire un iter argomentativo complessivo e coerente; è invece nulla la decisione che si limiti ad un'adesione meramente acritica alla pronuncia precedente.
  • Ai fini dell'IRAP, l'esercizio di attività di lavoro autonomo è escluso dall'imposizione solo se l'attività non sia autonomamente organizzata.
  • L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui in modo non occasionale e oltre il livello minimo.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP, spetta al contribuente dimostrare l'assenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione.
  • Quando il professionista opera all'interno di una struttura societaria, il giudice di merito deve verificare in concreto se tale struttura abbia effettivamente inciso come fattore di potenziamento dell'attività produttiva del contribuente; la sola appartenenza a un'organizzazione non basta, di per sé, a escludere o a fondare l'IRAP senza un accertamento concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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