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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29305/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato nel merito il suo appello contro la decisione della CTP di Napoli. La controversia riguardava un provvedimento di variazione del classamento e della rendita catastale di un appartamento di proprietà della ricorrente. Nel ricorso principale la contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'onere della prova e alle norme catastali; violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61 e seguenti, e dell'art. 7 L. n. 212/2000, nonché dei principi sulla motivazione degli atti catastali; illegittimità della variazione per difetto di motivazione, assenza di fondamento e mancata esecuzione di sopralluogo; mancata prova rigorosa da parte dell'Ufficio dei presupposti per il diverso classamento; erronea inclusione dell'immobile nella classe A/1; mancata indicazione se il nuovo classamento dipendesse da trasformazioni dell'unità immobiliare o da una revisione dei parametri della microzona. L'Agenzia ha resistito sostenendo, in via preliminare, che l'impugnazione originaria era tardiva perché l'atto di variazione catastale era stato notificato nel 2006 e non era stato tempestivamente impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni; ha inoltre proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 2699 c.c. per avere la CTR equiparato una notifica eseguita tramite posta privata a quella effettuata tramite servizio postale pubblico, ritenendo nulla la notifica privata per difetto di fede privilegiata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione dell'Ufficio sulla tardività del ricorso per cassazione, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della contribuente perché la CTR aveva fondato la decisione su una ratio autonoma e preliminare non specificamente censurata: la regolare notifica dell'atto di variazione catastale nel 2006 e la conseguente tardività dell'impugnazione introduttiva proposta solo nel 2012, con consolidamento della pretesa per decadenza. Poiché tale autonoma ragione decisoria, da sola sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata, non era stata attaccata, il ricorso non poteva essere accolto. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61 e seguenti

    Sono invocati dalla ricorrente come norme regolanti il classamento catastale e i presupposti per la sua modifica d'ufficio.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari/catastali.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È applicato dalla Corte come termine decadenziale di 60 giorni per impugnare l'atto tributario notificato.

  • art. 2699 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che la notifica effettuata tramite posta privata non avrebbe fede privilegiata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in relazione al presupposto del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La decadenza dall'impugnazione dell'atto tributario, se l'atto risulta ritualmente notificato e non contestato nei termini, impedisce di rimettere in discussione la pretesa con successivi rimedi, inclusa l'istanza di autotutela, ove la decisione di merito vi abbia attribuito rilievo decisivo.
  • In sede di legittimità il giudizio non può essere utilmente accolto quando il motivo di ricorso investe una sola delle basi argomentative della decisione e lascia intatta l'autonoma ratio che è sufficiente a sorreggerla.
  • La censura sulla motivazione o sulla prova relativa al classamento catastale resta irrilevante se la sentenza impugnata si regge in via preliminare su una declaratoria di tardività dell'originaria impugnazione dell'atto.
  • Se il ricorso principale è inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma, il ricorso incidentale può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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