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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10952/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale professionale, di trattenute sulla pensione di un ex iscritto a titolo di contributo di solidarietà. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che ne aveva dichiarato l’illegittimità. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato e interpretato da successive norme, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimamente applicato alla pensione; (2) in subordine, violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando la ritenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme trattenute, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere quinquennale. Il resistente ha replicato con controricorso e la ricorrente, dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha insistito per la decisione senza apportare nuovi argomenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata: quanto al primo, la questione della legittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni della cassa era già risolta in senso sfavorevole alla tesi della ricorrente; quanto al secondo, ha ribadito che il diritto alla ripetizione di indebito di somme trattenute periodicamente non ha natura periodica e quindi è soggetto al termine ordinario decennale, decorrente dai singoli pagamenti, non a quello quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come base normativa del contributo di solidarietà; la Corte ne ha confermato, in linea con la giurisprudenza consolidata, l’inidoneità a fondare la legittimità delle trattenute contestate nel caso concreto

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    menzionato come norma modificativa del quadro normativo invocato dalla ricorrente

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica della disciplina invocata

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ritenuto non applicabile al diritto di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, perché tale diritto non ha natura periodica; si applica il termine decennale ordinario decorrente dai singoli pagamenti

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché le censure si ponevano in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il successivo insistito ricorso alla decisione senza apportare nuovi argomenti

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    ritenuto applicabile per la condanna per abuso del processo, in ragione della richiesta di decisione nonostante la manifesta infondatezza già segnalata nella proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di contributi di solidarietà gravanti su trattamenti pensionistici di enti previdenziali professionali, la legittimità della trattenuta va valutata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato e delle specifiche disposizioni legislative richiamate, non essendo sufficiente una lettura isolata della norma invocata dall’ente.
  • Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate non è per ciò solo un diritto periodico: se l’obbligo restitutorio nasce da singoli pagamenti, la prescrizione è ordinaria decennale e decorre da ciascun pagamento indebito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si limitano a riproporre tesi già ripetutamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a rimeditare l’orientamento consolidato.
  • La persistente insistenza per la decisione, dopo una proposta di definizione accelerata fondata su giurisprudenza consolidata e senza nuove argomentazioni, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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