Cassazione Civile, Ordinanza n. 26593/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario la comunicazione di presa in carico e la cartella di pagamento notificategli dal riscossore, deducendo di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica. In appello, invece, la CTR ha ritenuto provata la notificazione ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982 e ha accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe potuto valorizzare copie fotostatiche disconosciute senza disporre l'esibizione degli originali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, contestando che fosse stata ritenuta provata la notifica dell'avviso presupposto, in difetto dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della copia fotostatica, per essere efficace, deve essere specifico, chiaro e univoco; nel caso concreto il disconoscimento era generico e quindi inefficace, sicché la CTR poteva utilizzare la documentazione prodotta. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in tema di notifica ex art. 8 L. 890/1982, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa CAD; la CTR aveva accertato in fatto la presenza di entrambi gli avvisi di ricevimento e la compiuta giacenza della seconda raccomandata, elementi alternativamente idonei a perfezionare la notifica. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, quanto alla conformità all'originale, se la parte contro cui è prodotta non la disconosce in modo specifico e inequivoco; il disconoscimento generico è inefficace.
Il richiamo è utilizzato per affermare che il disconoscimento della documentazione deve essere specifico e non meramente assertivo, altrimenti non impone l'acquisizione degli originali.
Nella notifica a mezzo posta con deposito dell'atto e comunicazione al destinatario, il perfezionamento va provato mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notifica degli atti della riscossione; la Corte lo considera nel contesto della prova della regolare notificazione dell'atto presupposto.
Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte la considera insieme alla disciplina della notificazione postale.
È richiamato in via di comparazione sistematica con la notifica postale ex art. 8 L. 890/1982, essendo entrambe fondate sull'irreperibilità relativa del destinatario.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Sono invocati a sostegno di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria, richiedendo garanzie effettive di conoscibilità dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato დამატivo richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento, ai fini dell'art. 2719 c.c., deve essere espresso in modo specifico, chiaro e univoco, indicando il documento contestato e gli aspetti della difformità rispetto all'originale; formule generiche o clausole di stile non sono sufficienti.
- Se il disconoscimento della copia è inefficace, il giudice può utilizzare la documentazione prodotta senza dover disporre l'esibizione degli originali.
- In tema di notificazione postale di atti impositivi o processuali nei casi di deposito per irreperibilità relativa o mancata consegna al destinatario, il perfezionamento del procedimento deve essere provato con l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
- La presenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, oppure l'accertamento della compiuta giacenza della seconda raccomandata, consente di ritenere perfezionata la notifica e di reputare conosciuto o conoscibile l'atto dal destinatario.
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