Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico economico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, con cui il comune di Boscoreale ha richiesto il pagamento del tributo, con sanzioni e interessi, per immobili assegnati dall’istituto autonomo case popolari. L’ente destinatario dell’accertamento ha contestato la pretesa sostenendo che gli immobili, se aventi le caratteristiche degli alloggi sociali, dovessero beneficiare dell’esenzione IMU prevista dalla normativa richiamata e non della sola detrazione fissa prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011, assumendo che gli immobili IACP regolarmente assegnati possano essere esentati quando abbiano le caratteristiche degli alloggi sociali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme IMU e del d.m. 22 aprile 2008, sostenendo che gli alloggi di causa presentassero tali caratteristiche e richiamando anche la dichiarazione IMU presentata nell’anno 2015. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per avere escluso un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, ritenendo che il quadro normativo dispensasse l’ente impositore da uno specifico onere motivazionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, perché verifichi in fatto se gli immobili oggetto di causa possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali richieste dalla normativa per l’esenzione IMU. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che non tutti gli alloggi assegnati dagli IACP sono esenti dall’IMU, ma solo quelli che abbiano i requisiti dell’alloggio sociale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge sui profili sostanziali e sull’onere motivazionale della sentenza impugnata
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011
l’esenzione IMU non riguarda indistintamente tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli che hanno le caratteristiche di alloggio sociale
art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011
prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli IACP; non costituisce base per l’esenzione generalizzata
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102/2013
ha differenziato il regime degli immobili richiamati, escludendo l’automatica esenzione per tutti gli alloggi IACP e collegando il beneficio agli alloggi sociali
art. 2, comma 4, d.l. n. 102/2013
mantiene imponibili ai fini IMU gli alloggi IACP, salvo quelli qualificabili come alloggi sociali
art. 2, comma 5 bis, d.l. n. 102/2013
norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina agevolativa IMU
art. 1, comma 707, nn. 1, 2, 3, l. n. 147/2013
interviene sul regime IMU degli immobili in questione, con equiparazione selettiva all’abitazione principale per gli alloggi sociali
art. 1, comma 707, lett. b), l. n. 147/2013
richiamato come disposizione modificativa della disciplina IMU degli alloggi sociali e degli alloggi IACP
art. 1, comma 161 e 162, l. n. 296/2006
invocato per sostenere il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento
art. 7, comma 5, l. n. 212/2000
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti impositivi
d.m. 22 aprile 2008
stabilisce i parametri per qualificare un immobile come alloggio sociale; la prova della loro sussistenza deve essere puntuale
Massime di principio
- Ai fini IMU, l’esenzione prevista per gli alloggi sociali non si estende automaticamente a tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, ma richiede la verifica concreta dei requisiti stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.
- La dichiarazione resa dal contribuente a supporto dell’agevolazione fiscale non è, da sola, sufficiente a provare il diritto all’esenzione quando i requisiti richiesti dalla legge devono essere dimostrati in modo puntuale.
- La disciplina IMU distingue tra semplice assegnazione IACP, che può comportare una detrazione o un diverso trattamento fiscale, e alloggio sociale, al quale soltanto può essere riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale e il correlato regime esentativo.
- Quando la controversia dipende dall’effettiva sussistenza di requisiti tecnici e fattuali per l’agevolazione, il giudice di merito deve accertarli in concreto, non potendo sostituire tale verifica con un mero richiamo alla dichiarazione del contribuente.
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