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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25810/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2003 e 2004, con cui l'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, ha contestato maggior reddito d'impresa per operazioni commerciali asseritamente inesistenti collegate a fatture relative a una punzonatrice e al beneficio della legge Sabatini. Dopo un primo rigetto in CTP e un successivo accoglimento in CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione d'appello. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello della società, ritenendo che gli indizi raccolti dimostrassero l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che la società non avesse offerto prova contraria sufficiente. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e segg. c.c., 115 c.p.c., 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che la CTR non avrebbe rispettato il diritto alla prova e al giusto processo e non avrebbe considerato una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Catanzaro, che aveva annullato la revoca dell'agevolazione Sabatini relativa al bene oggetto delle fatture contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni e della fonte legittima del costo o della detrazione. Ha inoltre precisato che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre l'eventuale errata valutazione delle prove non integra tale vizio ma, semmai, un diverso motivo di ricorso non dedotto. Quanto all'art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti. Nel caso concreto la CTR ha correttamente valorizzato gli indizi emersi dal p.v.c. della Guardia di Finanza, tra cui la mancata prova di rapporti del venditore con il produttore e con la contribuente e la comunicazione del produttore di non avere mai venduto la macchina con la matricola indicata; pertanto la valutazione di merito sulla fittizietà delle operazioni non è sindacabile in cassazione. La Corte ha anche escluso rilevanza decisiva alla sentenza civile del Tribunale di Catanzaro, richiamando l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello civile e la diversità dell'oggetto della controversia. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza può essere dedotta per violazioni processuali, ma non per una mera rivalutazione del merito probatorio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo distribuisce erroneamente tra le parti; non basta contestare l'apprezzamento delle prove

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza delle operazioni, purché gravi, precise e concordanti

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e alla prova

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamo sistematico alla rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    le false indicazioni in materia IVA possono essere accertate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • L. n. 1329 del 1965

    richiamata come legge Sabatini, ma solo per chiarire che il giudizio civile riguardava un diverso profilo amministrativo dell'agevolazione

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, il contribuente deve fornire prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni.
  • La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la reale effettuazione dell'operazione quando l'Amministrazione contesti la fittizietà della stessa, trattandosi di dati agevolmente falsificabili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece la doglianza riguarda la non condivisibilità della valutazione delle prove, il vizio è di merito e non di riparto dell'onere probatorio.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando abbia semplicemente attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La sentenza del giudice civile su un profilo amministrativo connesso a un'agevolazione non vincola automaticamente il giudizio tributario, quando quest'ultimo abbia ad oggetto l'autonoma valutazione della fondatezza dell'accertamento fiscale su presupposti e finalità diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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