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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06890/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario di primo grado contro l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRPEF 2013, deducendo l'inesistenza della notificazione sia dell'estratto sia della cartella, oltre alla nullità della cartella per carenza di motivazione e per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notifica della cartella. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della validità della notifica e rigetto delle altre censure. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. per asserito difetto di legitimatio ad processum dell'agente della riscossione in appello, sostenendo che non fosse stata prodotta la procura notarile del rappresentante che aveva conferito la procura al difensore; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, contestando che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto esistente l'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, indicazione che invece era stata specificamente censurata.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia riguardava un'impugnazione di estratto di ruolo e di atto presupposto non notificato. Ha quindi applicato lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, secondo il quale l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella/ruolo invalidamente notificati sono impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo in una delle ipotesi tipizzate dalla norma. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse ad agire non risultava dagli atti né era stato allegato dal contribuente, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio per sopravvenienza normativa e per il successivo intervento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso difetto di rappresentanza processuale dell'agente della riscossione in appello

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di interesse/legittimazione processuale

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per contestare la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007

    invocato dal ricorrente come norma che imporrebbe l'indicazione del responsabile del procedimento

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di uno specifico pregiudizio

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    il comma 4-bis, inserito dalla novella, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e tipizza i casi in cui ruolo e cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sulla nuova disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come strumento per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire

  • art. 6 CEDU

    richiamato solo nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato solo nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che rendono ammissibile l'impugnazione diretta

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    richiamato nel catalogo delle ipotesi in cui la diretta impugnazione è ammessa, in relazione alla cessione d'azienda

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nel catalogo delle ipotesi di pregiudizio tipizzate dalla norma

  • art. 12 d.lgs. 110/2024

    ha modificato, con decorrenza dall'8 agosto 2024, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

  • art. 19 d.lgs. 110/2024

    indicato quale disposizione sulla decorrenza della modifica normativa

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    la norma è stata considerata applicabile ai processi pendenti in quanto specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata

  • L. 215/2021

    legge di conversione che ha introdotto la novella sull'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

  • L. 190/2023

    non la legge ma la Corte costituzionale n. 190/2023 viene citata come arresto che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

  • Corte cost. n. 190/2023

    ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta contro il ruolo o la cartella asseritamente o invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021, incide sull'interesse ad agire, che ha natura dinamica e può essere valutato fino alla decisione anche nei processi pendenti.
  • Nel giudizio di cassazione, la dimostrazione dello specifico interesse ad agire richiesto dalla normativa sopravvenuta può avvenire mediante documentazione depositata nei limiti consentiti dal codice di rito; in mancanza di tale prova, il ricorso originario contro estratto di ruolo/atto non notificato va dichiarato inammissibile.
  • Quando sopravviene una norma che restringe l'ammissibilità dell'azione e il requisito richiesto non risulta dagli atti né è allegato dalla parte, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
  • Le questioni ulteriori relative alla validità della notifica o alla motivazione della cartella restano assorbite se manca, in radice, l'interesse ad agire tipizzato dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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