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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06892/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'erede di un contribuente aveva ottenuto, nel merito, la condanna dell'Ufficio al rimborso di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002; la decisione era passata in giudicato. L'Agenzia aveva poi corrisposto solo il 50% dell'importo riconosciuto, sicché il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'ottemperanza, ma aveva compensato le spese di giudizio motivando con la 'complessità e novità della questione dibattuta'. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la compensazione non fosse consentita in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e che complessità/novità non integrassero tali presupposti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis sull'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, letto in coerenza con l'art. 92, comma 2, c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che la compensazione delle spese è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate, da valutarsi in rapporto alla condotta processuale e a fattori esterni non controllabili, oltre che al principio di proporzionalità. Ha quindi rilevato che la CGT aveva compensato le spese in modo apodittico, richiamando solo la complessità e novità della questione, ragioni ritenute inidonee e peraltro escluse in una materia già oggetto di consolidati orientamenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la regolazione delle spese e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il giudice deve applicare il criterio della soccombenza salvo correttivi eccezionali legati a proporzionalità e fattori esterni non controllabili.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nel censurare la regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata attribuzione delle spese alla parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    Utilizzato come parametro sistematico: la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate; la mera complessità o novità della controversia non basta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale della soccombenza, che nel caso concreto doveva prevalere.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma sostanziale posta a fondamento della domanda di rimborso di IRPEF e ILOR relative agli anni 1990-1992.

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Ha sostituito i commi 2 e 2-bis dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, incidendo sul regime delle spese nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Indicato per l'efficacia temporale delle modifiche al processo tributario dal 1 gennaio 2016.

  • art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Richiamato come riforma successiva applicabile ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024, con ulteriore tipizzazione di un caso di compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non considerava altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è eccezionale e può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; in difetto opera la regola generale della soccombenza.
  • La motivazione sulla compensazione non può essere meramente apodittica: il giudice deve indicare concreti elementi del caso che rendano sproporzionato porre le spese a carico della parte soccombente.
  • La mera complessità, novità o pluralità delle questioni trattate non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, specie se la materia è già oggetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • La valutazione delle ragioni di compensazione va correlata alla condotta processuale della parte soccombente e a fattori esterni non controllabili, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla regola di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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