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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06883/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (liquidazione giudiziale)

La controversia

Un professionista che aveva svolto l'incarico di componente del collegio sindacale di una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale ha proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione del proprio credito per compensi maturati nel periodo dell'incarico. La procedura ha contrastato la pretesa deducendo, in sintesi, che il sindaco non avrebbe adempiuto correttamente ai doveri di vigilanza, con specifici rilievi su bilanci, debito erariale, rateizzazioni fiscali, imposte anticipate, piano di ammortamento dell'avviamento, copertura di perdite e fondo svalutazione crediti. In cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la violazione degli artt. 1243, 1460 e 2697 c.c., assumendo che il tribunale avesse fondato il rigetto su eccezioni di inadempimento tardivamente e irritualmente introdotte dalla procedura, e che fosse stata invertita la ripartizione dell'onere probatorio; 2) la violazione del contraddittorio e dell'art. 127-ter c.p.c., sostenendo che, dopo la fissazione di una nuova udienza per sanare vizi di notificazione, il curatore avesse depositato una memoria nuova e non autorizzata contenente per la prima volta l'eccezione di inadempimento, senza che gli fosse concesso un termine a difesa per replicare e produrre documenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la gestione processuale del tribunale quanto alla fissazione di una nuova udienza dopo la rilevata violazione dei termini a comparire, ha giudicato tempestiva e ammissibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura nella memoria depositata nei termini assegnati, e ha ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può opporre eccezioni nuove di merito, anche riconvenzionali, purché all'opponente sia garantita la possibilità di difendersi. Tuttavia, ha evidenziato che il ricorrente non aveva specificato quali ulteriori difese o documenti avrebbe prodotto se gli fosse stato concesso un termine aggiuntivo e che, in ogni caso, aveva già replicato alla nuova eccezione con la memoria depositata prima della decisione. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato il principio per cui, nel rapporto tra società e sindaco, il curatore può paralizzare la richiesta di compenso con l'eccezione di totale o parziale inadempimento del professionista ai doveri di vigilanza, spettando al sindaco l'onere di provare l'esatto adempimento. Condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 207 c.c.i.i.

    stabilisce i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la distanza minima tra notificazione e udienza e il termine di costituzione delle parti resistenti; la violazione dei termini può essere sanata con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione.

  • art. 164 c.p.c.

    l'inosservanza dei termini a comparire comporta nullità dell'atto introduttivo, sanata dalla costituzione del convenuto; se il convenuto deduce il vizio, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

  • art. 127-ter c.p.c.

    può essere utilizzato per sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ma il suo impiego non impedisce di valutare la tempestività delle eccezioni entro i termini assegnati.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è opponibile dal committente o dal curatore al professionista che non abbia esattamente adempiuto; consente il rifiuto totale o parziale del pagamento e non richiede la gravità dell'inadempimento né la prova del danno, salvo il limite della buona fede.

  • art. 2697 c.c.

    a fronte dell'allegazione di inadempimento della controparte, il creditore/professionista deve provare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

  • art. 2402 c.c.

    riconosce il diritto dei sindaci alla retribuzione, corrisposta anno per anno.

  • art. 2403 c.c.

    delinea i doveri di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione e sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

  • art. 2403-bis c.c.

    conferisce poteri strumentali all'esercizio dei doveri di vigilanza del collegio sindacale.

  • art. 2407 c.c.

    fissa il dovere di diligenza professionale dei sindaci e giustifica la verifica, in concreto, dell'esatto adempimento dei loro obblighi.

  • art. 2409 c.c.

    richiamato come fonte di poteri del collegio sindacale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.

  • art. 2409-bis c.c.

    richiamato come parametro del controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

  • art. 2482-bis c.c.

    richiamato quale norma applicabile in presenza di perdite che incidono sul capitale sociale e sulle riserve.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato in via comparativa per affermare la continuità della disciplina dell'opposizione allo stato passivo rispetto al regime della liquidazione giudiziale.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato per l'affermazione che l'eccezione di inadempimento può essere opposta anche quando l'azione corrispondente sia prescritta.

  • art. 203 c.c.i.i.

    richiamato in parallelo all'art. 95 l.fall. sul tema della prescrizione dell'azione corrispondente.

  • art. 56 d.lgs. 136/2024

    richiamato per escludere l'applicabilità delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al procedimento in esame.

  • art. 8 d.l. 78/2024

    richiamato per escludere l'applicabilità nel caso concreto delle nuove disposizioni sopravvenute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista per il pagamento del compenso, la procedura concorsuale può opporre l'eccezione di inadempimento anche se il relativo fatto non era stato dedotto in sede di verifica del passivo, senza preclusioni specifiche sul piano del merito.
  • Quando il curatore introduce una nuova eccezione di merito fondata su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, il principio del contraddittorio impone che all'opponente sia garantita la possibilità di articolare difese e produrre documenti; tuttavia la censura in cassazione richiede che la parte indichi concretamente quali difese ulteriori avrebbe svolto e quale pregiudizio processuale abbia subito.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera anche nei rapporti di prestazione d'opera professionale e può essere fondata su un inesatto adempimento della prestazione, non essendo necessario dimostrare la gravità dell'inadempimento o un danno, salvo il limite della buona fede.
  • Nel rapporto tra società e sindaco, il curatore può limitarsi ad allegare specifiche carenze nei doveri di vigilanza e controllo; spetta al sindaco, che agisce per il compenso, provare l'esatto adempimento della propria prestazione professionale rispetto alla situazione concreta.
  • Il diritto del professionista al compenso non è automatico in presenza del solo conferimento dell'incarico: il giudice deve verificare, in concreto, che la prestazione sia stata svolta in modo funzionale alla soddisfazione dell'interesse del committente secondo il modello professionale richiesto dalla situazione.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la nuova udienza fissata per rimuovere i vizi di comparizione o notificazione è il nuovo parametro temporale per valutare la tempestività delle eccezioni e delle difese delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

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